Ordinanza 12/1999 (ECLI:IT:COST:1999:12)
Massima numero 24397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
18/01/1999; Decisione del
18/01/1999
Deposito del 21/01/1999; Pubblicazione in G. U. 27/01/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 12/99. FALLIMENTO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO E PAGAMENTI DA LUI ESEGUITI O RICEVUTI DOPO IL DEPOSITO MA PRIMA DELLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI ANCHE QUANDO DELLA SENTENZA L'AUTORE O IL DESTINATARIO DELL'ATTO O DEL PAGAMENTO NON ABBIA AVUTO SENTORE - LAMENTATA EQUIPARAZIONE DI QUESTI ULTIMI AI SOGGETTI CHE NELLA STESSA SITUAZIONE ABBIANO AGITO IN MALA FEDE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI SOGGETTI CHE, RISPETTO AGLI ATTI E AI PAGAMENTI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, POSSONO INVECE FAR VALERE LA IGNORANZA DELLO STATO DI DISSESTO AI FINI DELL'AZIONE REVOCATORIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 12/99. FALLIMENTO - ATTI COMPIUTI DAL FALLITO E PAGAMENTI DA LUI ESEGUITI O RICEVUTI DOPO IL DEPOSITO MA PRIMA DELLA AFFISSIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - INEFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI ANCHE QUANDO DELLA SENTENZA L'AUTORE O IL DESTINATARIO DELL'ATTO O DEL PAGAMENTO NON ABBIA AVUTO SENTORE - LAMENTATA EQUIPARAZIONE DI QUESTI ULTIMI AI SOGGETTI CHE NELLA STESSA SITUAZIONE ABBIANO AGITO IN MALA FEDE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI SOGGETTI CHE, RISPETTO AGLI ATTI E AI PAGAMENTI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, POSSONO INVECE FAR VALERE LA IGNORANZA DELLO STATO DI DISSESTO AI FINI DELL'AZIONE REVOCATORIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra il deposito e l'affissione della relativa sentenza - siano opponibili anche ai terzi che, in buona fede, siano stati destinatari di atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso. Identica questione e' stata infatti gia' dichiarata dalla Corte priva di fondamento, senza che ora vengano prospettati motivi nuovi o diversi da quelli esaminati.
- V. S. n. 234/1998.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo intercorrente tra il deposito e l'affissione della relativa sentenza - siano opponibili anche ai terzi che, in buona fede, siano stati destinatari di atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti ricevuti dallo stesso. Identica questione e' stata infatti gia' dichiarata dalla Corte priva di fondamento, senza che ora vengano prospettati motivi nuovi o diversi da quelli esaminati.
- V. S. n. 234/1998.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 44
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte