Sentenza 13/1999 (ECLI:IT:COST:1999:13)
Massima numero 24412
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/01/1999;  Decisione del  19/01/1999
Deposito del 28/01/1999; Pubblicazione in G. U. 03/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 13/99. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - DISCIPLINA VIGENTE - ASSEGNAZIONE DI UN QUARTO DEI SEGGI CON METODO PROPORZIONALE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - REQUISITI RICHIESTI - SUSSISTENZA - NON RICONDUCIBILITA' DELLA MATERIA ELETTORALE TRA QUELLE PER CUI L'ART. 75 COST. ESPRESSAMENTE ESCLUDE IL 'REFERENDUM' - MATRICE UNITARIA, UNIVOCITA' E OMOGENEITA' DEL QUESITO - VERTENZA DELLO STESSO SU ATTI LEGISLATIVI CON CONTENUTO NON COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - RINNOVABILITA' IN OGNI TEMPO DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO IN OGGETTO, ANCHE IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE - CARATTERE (NEL SENSO PRECISATO DALLA GIURISPRUDENZA) NON MANIPOLATIVO O SURRETTIZIAMENTE PROPOSITIVO DELLA RICHIESTA - AMMISSIBILITA'.

Testo
Alla stregua dei principi individuati piu' volte dalla Corte, e dai quali non vi e' motivo di discostarsi, la richiesta di 'referendum' abrogativo, riguardante alcuni articoli e parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (contenente norme per la elezione della Camera dei deputati) come modificato e integrato, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e che nell'ordinanza 1 dicembre 1998 dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione ha ricevuto la denominazione di "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del voto di lista per la attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi", deve essere dichiarata ammissibile. Non ricorre infatti alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al 'referendum' espressamente previsti (in maniera puntuale in quanto rispondenti a particolari scelte di politica istituzionale) dall'art. 75 Cost., ne' si ravvisano ipotesi implicite di inammissibilita', inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del 'referendum' abrogativo, dipendenti da valori di ordine costituzionale e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, giacche' il quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, e si riferisce ad atti legislativi dello Stato con forza di legge ordinaria non aventi contenuto costituzionalmente vincolato. Ne' difetta il requisito della univocita', giacche' il nucleo essenziale del quesito consiste nell'abrogazione degli articoli, o delle parti di articoli, relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, rappresentando il resto un'operazione di cosmesi normativa per ripulire il testo, con abrogazione completa di talune disposizioni ovvero con una tecnica c.d. di ritaglio. Inoltre il quesito risulta formulato in modo da poter realizzare l'abrogazione parziale della legge elettorale nei sensi suindicati ed insieme a far si' - condizione indispensabile, questa, per i 'referendum' in materia di elezioni delle assemblee parlamentari - che la normativa residua, e cioe' quella risultante dopo l'eventuale abrogazione, sia immediatamente applicabile, in quanto i collegi uninominali resterebbero immutati, senza nessuna necessita' di ridefinizione in ciascuna circoscrizione sia nel numero sia nel conseguente ambito territoriale, permanendo la distinzione tra il 75% dei seggi a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il restante 25% dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti, in base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di operazione matematica di rapporto percentuale tra voti validi e votanti nel collegio uninominale (art. 77, comma 1, numeri 3 e 4, art. 78, non investiti dall'abrogazione referendaria) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi uninominali, e risultandone di conseguenza un sistema di elezione dei deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione, con possibilita' di rinnovazione dell'organo rappresentativo in ogni tempo. Sicche' deve anche escludersi che il proposto 'referendum' abbia carattere manipolativo o surrettiziamente propositivo, giacche', abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per cio' che attiene alla ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo in oggetto, che certo ne' il quesito referendario ne' il corpo elettorale - come dalla Corte gia' rilevato - potrebbero creare 'ex novo' ne' direttamente costruire.

- Cfr. S. nn. 26/1997, 47/1991, 16/1978, 429/1995, 107/1996, 32/1993, 29/1987 e 36/1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 0  co. 0

legge  04/08/1993  n. 277  art. 0  co. 0

decreto legislativo  20/12/1993  n. 534  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte