Sentenza 14/1999 (ECLI:IT:COST:1999:14)
Massima numero 24413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  27/01/1999;  Decisione del  27/01/1999
Deposito del 05/02/1999; Pubblicazione in G. U. 10/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 14/99. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELL'EX AZIENDA AUTONOMA ASSISTENZA AL VOLO E AL TRAFFICO AEREO GENERALE, TRASFORMATA IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - CONVALIDA DELLE POSIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE (NELLA SPECIE DEL CONFERIMENTO DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI AL PERSONALE DIRETTIVO DELL'ENTE) ATTRIBUITE CON DECRETO-LEGGE N. 490/1996 DECADUTO PER MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE - CONSEGUENTE SOTTRAZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEL SINDACATO SU DETTI INQUADRAMENTI GIA' OGGETTO DI IMPUGNATIVA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE, DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1/1996 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALITA' PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 1, l. 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida, ivi prevista, delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107 comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G. approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279, in quanto - posto che le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio; che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta ad uno scrutinio particolarmente rigoroso; che l'intervento legislativo in sanatoria puo' essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso, cosi' da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale, originariamente applicabile, con quella eccezionale successivamente emanata; e che la sanatoria "de qua" risulta motivata, nei lavori parlamentari, dall'intento di evitare (in ossequio ad un asserito criterio generale, secondo cui si fanno sempre salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito) che persone le quali avessero ottenuto qualcosa in base alla decretazione d'urgenza dovessero successivamente perderla - la sanatoria stessa si connota unicamente come legittimazione di quanto attribuito in modo illegittimo a determinati soggetti (ed accertato come tale in via giurisdizionale), con effetti premiali palesemente non giustificati, risultando cosi' compromesso in radice lo stesso scrutinio di legittimita' costituzionale, tenuto conto che la constatata negazione di una razionale e coerente attivita' di amministrazione, oltre a costituire un esempio di "diseducazione civile", non puo' rappresentare un termine di bilanciamento e comparazione con gli altri valori che essa coinvolge ai fini della verifica del rispetto del principio di buon andamento.

- S. nn. 100/1987, 474/1988, 346/1991, 16 e 236/1992, 402/1993, 659/1994, 94/1995, 1 e 84/1996, 211/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/12/1996  n. 665  art. 15  co. 1

decreto-legge  20/09/1996  n. 490  art. 8  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte