Sentenza 15/1999 (ECLI:IT:COST:1999:15)
Massima numero 24419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  27/01/1999;  Decisione del  27/01/1999
Deposito del 05/02/1999; Pubblicazione in G. U. 10/02/1999
Massime associate alla pronuncia:  24420


Titolo
SENT. 15/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRASFORMAZIONE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, DISPOSTA CON LEGGE DELEGA, DEGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI (ENPAM) - MODIFICA DELLO STATUTO DI DETTO ENTE ALL'ATTO DELLA PRIVATIZZAZIONE - NORMA DEL DECRETO DELEGATO CHE TIENE FERMI I CRITERI DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEGLI ENTI - DEDOTTA ASSENZA DI CORRISPONDENTE LIMITAZIONE NELLA LEGGE DELEGA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA LEGGE DELEGA E DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DALLA STESSA ASSICURATE AGLI ENTI PRIVATIZZATI - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DELEGA E DEL DECRETO DELEGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il quale stabilisce che restano fermi i vigenti criteri di composizione degli organi collegiali, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti, degli enti previdenziali che, non usufruendo di finanziamenti pubblici, sono trasformati in associazioni o fondazioni con personalita' giuridica di diritto privato. Posto che la legge di delegazione (art. 1, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) non ha dettato vincoli precisi quanto alle regole di composizione degli organi collegiali degli enti nella fase di transizione e trasformazione, limitandosi a prevedere per gli enti privatizzati garanzie di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, legittimamente (v. massima B) il legislatore delegato ha scelto di perseguire la finalita' di assicurare continuita' nell'organizzazione e nel funzionamento degli enti privatizzati mantenendo fermi i previgenti criteri di composizione degli organi statutari, il cui rispetto, peraltro, non impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che si ispirino ai criteri preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto, ed essendo poi affidato all'apprezzamento del giudice comune il giudizio sulla rispondenza della disciplina statutaria ai criteri, e quindi ai principi, previsti dagli ordinamenti preesistenti. D'altra parte, questa disciplina riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione, ma non tocca successive vicende della vita dell'ente, il cui statuto puo' essere nel tempo modificato (art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 509 del 1994).

- Per un aspetto particolare, concernente il carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza ed assistenza anche dopo la disposta trasformazione, cfr. S. n. 248/1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/06/1994  n. 509  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/1993  n. 537  art. 1    co. 33