Sentenza 15/1999 (ECLI:IT:COST:1999:15)
Massima numero 24420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
27/01/1999; Decisione del
27/01/1999
Deposito del 05/02/1999; Pubblicazione in G. U. 10/02/1999
Massime associate alla pronuncia:
24419
Titolo
SENT. 15/99 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA - LIMITE ALLE NORME DELEGATE E CRITERIO PER L'INTERPRETAZIONE DELLE STESSE.
SENT. 15/99 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA - LIMITE ALLE NORME DELEGATE E CRITERIO PER L'INTERPRETAZIONE DELLE STESSE.
Testo
Ai fini dell'esame del vizio di eccesso dai limiti della delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalita' ispiratrici della delega, giacche' i principi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per l'interpretazione delle stesse, che debbono essere lette, fin tanto che cio' sia possibile, nel significato compatibile con i principi della delega. Nell'ambito dei confini stabiliti dalla delega, e' da riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta fra le alternative ad esso offerte.
- Cfr. S. nn. 456 e 198/1998; S. n. 418/1996; S. n. 531/1995; S. nn. 355 e 141/1993; S. n. 4/1992.
Ai fini dell'esame del vizio di eccesso dai limiti della delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalita' ispiratrici della delega, giacche' i principi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per l'interpretazione delle stesse, che debbono essere lette, fin tanto che cio' sia possibile, nel significato compatibile con i principi della delega. Nell'ambito dei confini stabiliti dalla delega, e' da riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta fra le alternative ad esso offerte.
- Cfr. S. nn. 456 e 198/1998; S. n. 418/1996; S. n. 531/1995; S. nn. 355 e 141/1993; S. n. 4/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte