Ordinanza 18/1999 (ECLI:IT:COST:1999:18)
Massima numero 24422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  27/01/1999;  Decisione del  27/01/1999
Deposito del 05/02/1999; Pubblicazione in G. U. 10/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 18/99. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO NEL QUALE VI SIA STATA CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA, DA PARTE DEL CONVENUTO (NELLA SPECIE, AI FINI DI PRESTAZIONE DI GARANZIA ASSICURATIVA) - INTERVENUTA INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELL'ATTORE - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SEI MESI - PREVISTA DECORRENZA DI TALE TERMINE DAL VERIFICARSI DELL'INTERRUZIONE E NON, INVECE, DALLA CONOSCENZA CHE IL CONVENUTO ABBIA AVUTO DELLA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE, QUANDO DETTA RIASSUNZIONE SIA PRESUPPOSTO COSTITUTIVO DELL'INTERESSE AD AGIRE DEL CONVENUTO STESSO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la prosecuzione o per la riassunzione del processo dalla interruzione, anziche' dalla conoscenza che il convenuto abbia avuto della intervenuta riassunzione della causa principale, "quando tale atto rappresenti il presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della causa di garanzia" (nella specie, la questione era stata sollevata nel corso di un procedimento di risarcimento dei danni da fatto illecito, che, a seguito di interruzione per morte dell'attore, era stato proseguito dagli eredi di questo soltanto nei confronti degli originari convenuti e non della compagnia assicuratrice, chiamata in causa dai convenuti ai fini di garanzia), in quanto - posto che nel processo litisconsortile facoltativo, quale quello 'a quo', allorche' la riassunzione sia eseguita nei confronti di alcune soltanto delle parti e riguardo ad alcuni soltanto dei diversi rapporti processuali che componevano originariamente un unico giudizio, si produce l'effetto della separazione in atto di cause scindibili (che gia' potevano esserlo fin dall'inizio), le quali vengono appunto ad essere in quel momento scisse; e che il "simultaneus processus" e' un mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa esser fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa - la disposizione censurata non viola l'art. 24 Cost., sotto il profilo del maggior onere delle spese processuali a carico della parte che instauri un'autonoma causa di garanzia per l'inattuabilita' del 'simultaneus processus', tenuto conto che il precetto costituzionale invocato non garantisce la gratuita' della prestazione giudiziaria; ed in quanto la disposizione stessa, anche a seguito delle sentenze di questa Corte (nn. 139 del 1967 e 159 del 1971), e' ontologicamente strutturata in modo da garantire la certezza dei rapporti processuali, la quale verrebbe certamente meno, qualora si introducesse una decorrenza differenziata del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto per ciascuna delle diverse parti processuali, soprattutto in ipotesi di pluralita' di cause scindibili.

- S. nn. 30/1964, 93 e 139/1967, 159/1971, 41/1972, 268/1984, 295/1995.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 305  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte