Ordinanza 22/1999 (ECLI:IT:COST:1999:22)
Massima numero 24426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  27/01/1999;  Decisione del  27/01/1999
Deposito del 05/02/1999; Pubblicazione in G. U. 10/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 22/99. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGO DI INDICARE LA DESCRIZIONE SOMMARIA DEL FATTO - DEDOTTA MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELL'INDAGATO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 291  co. 0

codice di procedura penale    n. 0  art. 292  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte