Ordinanza 23/1999 (ECLI:IT:COST:1999:23)
Massima numero 24428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  27/01/1999;  Decisione del  27/01/1999
Deposito del 05/02/1999; Pubblicazione in G. U. 10/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 23/99. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - DETENTIVE BREVI - SOPRAVVENIENZA DI DETERMINATE CONDANNE - REVOCA DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA E CONVERSIONE NELLA PENA DETENTIVA - LAMENTATO AUTOMATISMO DI DETTI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI MINORENNI (NEL PRESUPPOSTO DELL'ESTENSIONE AD ESSI DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE) E NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI "COLLABORATORI DI GIUSTIZIA" - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I PRIMI RISPETTO AGLI IMPUTATI MAGGIORENNI E PER I SECONDI RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI CONDANNATI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROTEZIONE DELLA GIOVENTU' E DI QUELLO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INTERVENTO DELLA SENTENZA N. 16 DEL 1998 - NECESSITA' DEL RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Tribunale per i minorenni di Cagliari), per un riesame della rilevanza, degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni nel processo penale a carico di imputati minorenni), nonche' in relazione agli artt. 10, 12, 12-ter d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive", previste dall'art. 59 l. n. 689 del 1981) - consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della revoca della pena sostitutiva, in quanto - posto che con sentenza n. 16 del 1998 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della l. n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni da esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni - spetta al giudice 'a quo' verificare se, a seguito di tale sentenza, l'art. 72 l. n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della decisione che lo stesso giudice e' chiamato ad adottare.

- S. n. 16/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 72  co. 0

legge  24/11/1981  n. 689  art. 59  co. 0

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 30  co. 0

decreto-legge  15/01/1991  n. 8  art. 10  co. 0

decreto-legge  15/01/1991  n. 8  art. 12  co. 0

decreto-legge  15/01/1991  n. 8  art. 12  co. 0

legge  15/03/1991  n. 81  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte