Sentenza 57/2022 (ECLI:IT:COST:2022:57)
Massima numero 44748
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMATO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
16/02/2022; Decisione del
16/02/2022
Deposito del 08/03/2022; Pubblicazione in G. U. 09/03/2022
Titolo
Procedimento penale - Misure cautelari - Applicazione - Distinzione in base alle diverse esigenze ad esse sottese. (Classif. 194002).
Procedimento penale - Misure cautelari - Applicazione - Distinzione in base alle diverse esigenze ad esse sottese. (Classif. 194002).
Testo
Nell'ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quelle previste dalle lett. a) e b) costituiscono la tipizzazione di esigenze strettamente inerenti al processo penale (il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova o che l'imputato si dia alla fuga); quella prevista dalla lett. c) ha un fondamento in parte diverso, attinente a finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività (il pericolo di commissione di gravi delitti). (Precedente: S. 22/2022 - mass. 44585).
Nell'ambito delle esigenze cautelari disciplinate dall'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., quelle previste dalle lett. a) e b) costituiscono la tipizzazione di esigenze strettamente inerenti al processo penale (il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova o che l'imputato si dia alla fuga); quella prevista dalla lett. c) ha un fondamento in parte diverso, attinente a finalità di prevenzione esterne al processo, da ricondursi a esigenze di tutela della collettività (il pericolo di commissione di gravi delitti). (Precedente: S. 22/2022 - mass. 44585).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 274
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte