Sentenza 27/1999 (ECLI:IT:COST:1999:27)
Massima numero 24440
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
08/02/1999; Decisione del
08/02/1999
Deposito del 11/02/1999; Pubblicazione in G. U. 17/02/1999
Massime associate alla pronuncia:
24439
Titolo
SENT. 27/99 B. SICUREZZA PUBBLICA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI ESERCIZI PUBBLICI - COMPETENZE AL RIGUARDO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE AUTONOME - SENTENZA PRONUNCIATA IN APPELLO DAL CONSIGLIO DI STATO CON CUI, SUL PRESUPPOSTO CHE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA, IN BASE A NORMA DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, SONO DI COMPETENZA STATALE, SI CONFERMA L'ANNULLAMENTO, GIA' DISPOSTO DAL T.A.R., DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI UN PUBBLICO LOCALE ORDINATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - VERTENZA DELLO STESSO NON SULL'APPARTENENZA ALLO STATO, NEL CASO, DEL POTERE GIURISDIZIONALE, MA SULLA LEGITTIMITA' DEL CONTENUTO DELLA IMPUGNATA SENTENZA - NON CONFIGURABILITA' DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 27/99 B. SICUREZZA PUBBLICA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI ESERCIZI PUBBLICI - COMPETENZE AL RIGUARDO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE AUTONOME - SENTENZA PRONUNCIATA IN APPELLO DAL CONSIGLIO DI STATO CON CUI, SUL PRESUPPOSTO CHE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA, IN BASE A NORMA DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, SONO DI COMPETENZA STATALE, SI CONFERMA L'ANNULLAMENTO, GIA' DISPOSTO DAL T.A.R., DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI UN PUBBLICO LOCALE ORDINATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - VERTENZA DELLO STESSO NON SULL'APPARTENENZA ALLO STATO, NEL CASO, DEL POTERE GIURISDIZIONALE, MA SULLA LEGITTIMITA' DEL CONTENUTO DELLA IMPUGNATA SENTENZA - NON CONFIGURABILITA' DEL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625, del 6 giugno 1997, con la quale si e' respinto l'appello contro una pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di annullamento di una ordinanza di sospensione della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, va dichiarato inammissibile. Nel ricorso della Provincia autonoma, infatti, non si contesta la spettanza al Consiglio di Stato della giurisdizione relativamente alla legittimita' dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali, ma l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale tali provvedimenti, in quanto attinenti alla difesa dell'ordine pubblico, in base all'art. 20 dello statuto speciale, non sarebbero di competenza dei Presidenti delle Giunte provinciali, ma di competenza statale, e pertanto, trattandosi di una controversia sulla interpretazione del diritto vigente che influisce sulla decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non sussistono le condizioni necessarie per la configurabilita', nel caso, del conflitto di attribuzione.
- V. la precedente massima A.
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625, del 6 giugno 1997, con la quale si e' respinto l'appello contro una pronuncia del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di annullamento di una ordinanza di sospensione della autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, va dichiarato inammissibile. Nel ricorso della Provincia autonoma, infatti, non si contesta la spettanza al Consiglio di Stato della giurisdizione relativamente alla legittimita' dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali, ma l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale tali provvedimenti, in quanto attinenti alla difesa dell'ordine pubblico, in base all'art. 20 dello statuto speciale, non sarebbero di competenza dei Presidenti delle Giunte provinciali, ma di competenza statale, e pertanto, trattandosi di una controversia sulla interpretazione del diritto vigente che influisce sulla decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non sussistono le condizioni necessarie per la configurabilita', nel caso, del conflitto di attribuzione.
- V. la precedente massima A.
Atti oggetto del giudizio
sentenza del Consiglio di Stato
06/06/1997
n. 625
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 21
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 686
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 686
art. 4