Ordinanza 29/1999 (ECLI:IT:COST:1999:29)
Massima numero 24468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  08/02/1999;  Decisione del  08/02/1999
Deposito del 11/02/1999; Pubblicazione in G. U. 17/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 29/99. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO DA PARTE DEI GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, LA MISURA CAUTELARE REALE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO, E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA E DELLA MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., denunciati nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato, giacche' - come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare infondata e, successivamente, manifestamente infondata identica questione - le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di <>, sicche' la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo, mentre l'eventuale effetto pregiudicante in ipotesi derivante da una valutazione penetrante della responsabilita' dell'imputato, non essendo imposta dal tipo di atto, dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione.

- Cfr., sull'identica questione, S. n. 66/1997 e O. n. 203/1998; sui requisiti richiesti per l'adozione di misure cautelari reali, S. n. 48/1994; sulla distinzione tra ipotesi riconducibili all'istituto dell'incompatibilita' e casi di astensione-ricusazione, S. n. 308/1997.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 2

codice di procedura penale    n. 0  art. 37  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 321  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 321  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte