Ordinanza 30/1999 (ECLI:IT:COST:1999:30)
Massima numero 24447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/02/1999; Decisione del
08/02/1999
Deposito del 11/02/1999; Pubblicazione in G. U. 17/02/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 30/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA PERSONA IMPUTATA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - INUTILIZZABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI, SE IL DICHIARANTE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME O SI AVVALGA DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE, SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DENUNCIATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI CONGIUNTI ED A QUELLE RESE DALL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO DIVENUTE IRRIPETIBILI - DENUNCIATA LESIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - NECESSARIO RIESAME, ALLA LUCE DELLO 'IUS SUPERVENIENS', DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 30/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA PERSONA IMPUTATA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - INUTILIZZABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI, SE IL DICHIARANTE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME O SI AVVALGA DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE, SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DENUNCIATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI CONGIUNTI ED A QUELLE RESE DALL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO DIVENUTE IRRIPETIBILI - DENUNCIATA LESIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - NECESSARIO RIESAME, ALLA LUCE DELLO 'IUS SUPERVENIENS', DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facolta' di non rispondere. Invero, per effetto della sentenza n. 361 del 1998 - pronunciata dopo la ordinanza di rimessione e con la quale la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato la illegittimita' costituzionale, in parte, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. - anche nell'ipotesi 'de qua' si applica la disciplina sia dell'art. 210 sia dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., ed e' percio' necessario che il giudice rimettente verifichi, alla luce della sopravvenuta disciplina, se la questione proposta sia tuttora rilevante.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facolta' di non rispondere. Invero, per effetto della sentenza n. 361 del 1998 - pronunciata dopo la ordinanza di rimessione e con la quale la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato la illegittimita' costituzionale, in parte, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. - anche nell'ipotesi 'de qua' si applica la disciplina sia dell'art. 210 sia dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., ed e' percio' necessario che il giudice rimettente verifichi, alla luce della sopravvenuta disciplina, se la questione proposta sia tuttora rilevante.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 1
legge
07/08/1997
n. 267
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte