Sentenza 33/1999 (ECLI:IT:COST:1999:33)
Massima numero 24457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/02/1999; Decisione del
11/02/1999
Deposito del 19/02/1999; Pubblicazione in G. U. 24/02/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 33/99. GRATUITO PATROCINIO - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DI AVVALERSI DI UNA CONSULENZA TECNICA NEL CASO IN CUI NON SIA STATA DISPOSTA DAL GIUDICE UNA PERIZIA - LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PATROCINIO GRATUITO AI SOLI CASI IN CUI E' STATA DISPOSTA PERIZIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 33/99. GRATUITO PATROCINIO - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DI AVVALERSI DI UNA CONSULENZA TECNICA NEL CASO IN CUI NON SIA STATA DISPOSTA DAL GIUDICE UNA PERIZIA - LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PATROCINIO GRATUITO AI SOLI CASI IN CUI E' STATA DISPOSTA PERIZIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), <>. Infatti, premesso che la consulenza extraperitale e' suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che, pertanto, il giudice non e' vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti; <> nelle sentenze n. 199 del 1974 e n. 345 del 1987, <>. Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorieta' dell'azione penale, <>, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non puo' non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facolta' di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), <
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte