Sentenza 34/1999 (ECLI:IT:COST:1999:34)
Massima numero 24455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  11/02/1999;  Decisione del  11/02/1999
Deposito del 19/02/1999; Pubblicazione in G. U. 24/02/1999
Massime associate alla pronuncia:  24454


Titolo
SENT. 34/99 B. ENTI REGIONALI - REGIONE UMBRIA - AGENZIA UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ARUSIA) - COLLEGIO DEI REVISORI - PREVISIONE, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA O DECESSO DI UNO SOLO DEI COMPONENTI, DELLA RIELEZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, CON VOTO LIMITATO, DELL'INTERO ORGANO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - FINALITA' DI TUTELA, NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DELLE MINORANZE DEI CONSIGLIERI REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., nei confronti dell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste) che nell'istituire l'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) stabilisce, per cio' che riguarda il collegio dei revisori dell'Agenzia, che la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo. Anche la disposizione impugnata, infatti, cosi' come quella dell'art. 12, comma 2, della medesima legge - secondo la quale i componenti del collegio (tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili) sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato - risponde al fine di garantire il mantenimento, in seno al collegio dei revisori, della proporzione tra componenti eletti dalla maggioranza e componenti eletti dalla minoranza dei consiglieri regionali - proporzione che una surrogazione operata con semplice deliberazione di maggioranza del Consiglio regionale avrebbe potuto invece vanificare - e pertanto, se si considerano sia la posizione centrale che l'ARUSIA assume nel disegno di riordino delle funzioni amministrative regionali in materia, sia la particolare rilevanza delle attribuzioni e dei compiti riservati al collegio dei revisori, non puo' dirsi manifestamente irragionevole o arbitraria, ne' quindi censurabile - secondo i criteri individuati dalla Corte costituzionale riguardo al sindacato delle leggi statali e regionali alla stregua dell'art. 97 Cost. - la scelta del legislatore umbro di valutare la partecipazione minoritaria all'attivita' di controllo come coessenziale all'esistenza stessa dell'organo cui tale funzione e' attribuita. Ne' in contrario varrebbe osservare che nel caso - cosi' come avviene in altri ordinamenti regionali - la garanzia dell'equilibrio tra maggioranza e minoranza avrebbe potuto essere assicurata per altre vie, giacche', una volta escluso che nella censurata legge regionale sia riscontrabile alcuna palese discontinuita', sproporzione o incongruenza tra il mezzo prescelto e il fine perseguito, proprio nella scelta tra le diverse possibili soluzioni sta l'ambito della discrezionalita' rimessa al legislatore in materia di organizzazione dei pubblici uffici. Cosi' come, del resto, non appare ne' arbitrario ne' irragionevole, che nel bilanciamento fra l'interesse individuale dei singoli revisori alla certezza della durata dell'incarico e l'esigenza di assicurare una piu' incisiva e trasparente attivita' di controllo sull'amministrazione dell'ente, la scelta legislativa sia caduta su quest'ultima.

- V. la precedente massima A.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  26/10/1994  n. 35  art. 17  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte