Sentenza 35/1999 (ECLI:IT:COST:1999:35)
Massima numero 24433
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/02/1999; Decisione del
11/02/1999
Deposito del 19/02/1999; Pubblicazione in G. U. 24/02/1999
Titolo
SENT. 35/99 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - FASE SUCCESSIVA ALLA ORDINANZA DI AMMISSIBILITA' IN SEDE DELIBATIVA - DISCIPLINA - PARTICOLARITA' - ONERI DEL RICORRENTE - DEPOSITO DEL RICORSO, CON LA PROVA DELLE ESEGUITE NOTIFICHE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE - TERMINE DI VENTI GIORNI - FONDAMENTO E FINALITA' - CARATTERE PERENTORIO.
SENT. 35/99 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - FASE SUCCESSIVA ALLA ORDINANZA DI AMMISSIBILITA' IN SEDE DELIBATIVA - DISCIPLINA - PARTICOLARITA' - ONERI DEL RICORRENTE - DEPOSITO DEL RICORSO, CON LA PROVA DELLE ESEGUITE NOTIFICHE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE - TERMINE DI VENTI GIORNI - FONDAMENTO E FINALITA' - CARATTERE PERENTORIO.
Testo
Secondo la particolare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, data l'autonomia delle due fasi del giudizio - destinate a concludersi, la prima, con la delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso e, la seconda, con la decisione nel merito, oltre che con il definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto - affinche' (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) possa darsi ingresso a quest'ultima, e' necessario che il ricorrente - una volta notificati il ricorso e l'ordinanza di ammissione agli organi interessati - provveda entro il termine di venti giorni, decorrente dall'ultima notificazione, al deposito presso la Cancelleria della Corte del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni. Trattasi di termine perentorio, che va dunque improrogabilmente osservato, anche perche' da esso decorre l'intera catena di ulteriori termini stabiliti (art. 26, quarto comma) per la prosecuzione del giudizio.
- Cfr. S. nn. 449/1997, 274/1998 e 342/1998.
Secondo la particolare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, data l'autonomia delle due fasi del giudizio - destinate a concludersi, la prima, con la delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilita' del ricorso e, la seconda, con la decisione nel merito, oltre che con il definitivo giudizio sulla ammissibilita' del conflitto - affinche' (ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) possa darsi ingresso a quest'ultima, e' necessario che il ricorrente - una volta notificati il ricorso e l'ordinanza di ammissione agli organi interessati - provveda entro il termine di venti giorni, decorrente dall'ultima notificazione, al deposito presso la Cancelleria della Corte del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni. Trattasi di termine perentorio, che va dunque improrogabilmente osservato, anche perche' da esso decorre l'intera catena di ulteriori termini stabiliti (art. 26, quarto comma) per la prosecuzione del giudizio.
- Cfr. S. nn. 449/1997, 274/1998 e 342/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 4