Ordinanza 36/1999 (ECLI:IT:COST:1999:36)
Massima numero 24469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/02/1999;  Decisione del  11/02/1999
Deposito del 19/02/1999; Pubblicazione in G. U. 24/02/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 36/99. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO, DIRETTISSIMO O ABBREVIATO DERIVANTE DA DIRETTISSIMO, DEL GIUDICE CHE, NELLA FASE ANTERIORE AL DIBATTIMENTO, ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - GIUDICE COMPETENTE - MANCATA PREVISIONE DI ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI FINO ALLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE SI COLLEGANO ALLA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in sede di giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. - aventi ad oggetto, l'una, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato, l'altra, gli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finche' il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa piu' essere sostituito nella sua composizione personale. Difatti l'ordinanza di rimessione, quanto alla prima questione, non chiarisce - in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimita' che esclude che le cause di incompatibilita' determinino la nullita' del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile - quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero dal riconoscimento di una causa di incompatibilita' del giudice di primo grado, ne' indica, in riferimento alla seconda questione, quali effetti sarebbero destinati a prodursi nel giudizio principale dal superamento della pretesa incompatibilita' attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali. red.: S. Evangelista

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte