Ordinanza 37/1999 (ECLI:IT:COST:1999:37)
Massima numero 24453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
11/02/1999; Decisione del
11/02/1999
Deposito del 19/02/1999; Pubblicazione in G. U. 24/02/1999
Titolo
ORD. 37/99 C. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO - ESECUZIONE IN CASO DI INIDONEITA' DEL DOMICILIO DICHIARATO OD ELETTO - PREVISTA CONSEGNA AL DIFENSORE SENZA PRESCRIZIONE DI PREVENTIVE RICERCHE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ALLE NORME POSTE DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI A GARANZIA DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO A PRESENZIARE AL DIBATTIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 37/99 C. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO - ESECUZIONE IN CASO DI INIDONEITA' DEL DOMICILIO DICHIARATO OD ELETTO - PREVISTA CONSEGNA AL DIFENSORE SENZA PRESCRIZIONE DI PREVENTIVE RICERCHE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA PER L'ADEGUAMENTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ALLE NORME POSTE DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI A GARANZIA DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO A PRESENZIARE AL DIBATTIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE, IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nei confronti dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, impone di eseguirle mediante consegna al difensore, senza peraltro prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dello stesso imputato o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione. Nelle ordinanze di rimessione ci si limita infatti ad allegare genericamente l'inidoneita' del domicilio eletto senza dar mostra - come per un'adeguata motivazione della rilevanza era necessario - di aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata e non invece l'art. 171, lettera e) - che nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione o elezione di domicilio non fosse stato avvisato dell'obbligo, di cui al comma 1, dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare al riguardo ogni eventuale mutamento, prevede la nullita' della notificazione eseguita mediante consegna al difensore - o l'art. 157 - norma generale per la prima notificazione all'imputato non detenuto - o, ricorrendone le condizioni, l'art. 159 cod. proc. pen., in tema di notifica all'imputato dichiarato irreperibile. - V. la precedente massima B. Nello stesso senso, O. n. 241/1998. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nei confronti dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, impone di eseguirle mediante consegna al difensore, senza peraltro prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dello stesso imputato o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione. Nelle ordinanze di rimessione ci si limita infatti ad allegare genericamente l'inidoneita' del domicilio eletto senza dar mostra - come per un'adeguata motivazione della rilevanza era necessario - di aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata e non invece l'art. 171, lettera e) - che nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione o elezione di domicilio non fosse stato avvisato dell'obbligo, di cui al comma 1, dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare al riguardo ogni eventuale mutamento, prevede la nullita' della notificazione eseguita mediante consegna al difensore - o l'art. 157 - norma generale per la prima notificazione all'imputato non detenuto - o, ricorrendone le condizioni, l'art. 159 cod. proc. pen., in tema di notifica all'imputato dichiarato irreperibile. - V. la precedente massima B. Nello stesso senso, O. n. 241/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23