Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost. sia dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito. (Classif. 116004).
Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, quali omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. (Precedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35667; S. 137/1993 - mass. 19268; S. 48/1981; S. 70/1978; S. 16/1978 - mass. 14196).