Sentenza 41/1999 (ECLI:IT:COST:1999:41)
Massima numero 24450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  22/02/1999;  Decisione del  22/02/1999
Deposito del 25/02/1999; Pubblicazione in G. U. 03/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 41/99. IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI TRA CONIUGI - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'IMPOSTA INFERIORE A QUELLO DERIVANTE DA IMPOSTA PER TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO - PRESUNZIONE CIRCA LA NATURA DI DONAZIONE DI TALI TRASFERIMENTI - ESCLUSIONE DI PROVA CONTRARIA - PRETESA IRRAZIONALITA' - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VIOLAZIONE DEL CRITERIO DELLA RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 26, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalita' dei trasferimenti immobiliari, in quanto - posto che la norma impugnata, avente il chiaro fine di impedire operazioni di elusione fiscale, cosi' da assicurare all'erario il piu' alto gettito tra quelli rispettivamente offerti dall'applicazione della normativa tributaria in tema di trasferimenti a titolo oneroso e di trasferimenti a titolo gratuito, pone la presunzione che i trasferimenti immobiliari tra coniugi sono considerati donazioni, e assoggetta quindi tali atti al corrispondente regime, allorche' l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti; che alla base di tale presunzione sta la valutazione del legislatore, fondata sul principio dell'"id quod plerumque accidit", secondo cui il vincolo di coniugio e' sempre di per se' indice dell'assenza di onerosita', tanto da non essere consentita la prova contraria; che, in contrario, e' agevole formulare ipotesi nelle quali l'onerosita' del trasferimento immobiliare e' certa, in quanto direttamente discendente da una particolare situazione delle relazioni personali tra i coniugi (separazione legale o di fatto); che l'acquisizione di un'autonoma capacita' economica da parte di ciascuno di essi, anche al di fuori delle ipotesi di separazione, ha comunque determinato un notevole mutamento nei rapporti patrimoniali tra i medesimi, si' che il trasferimento a titolo oneroso di un bene immobile o di una quota indivisa di esso o di un diritto reale parziario da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio non costituisce piu' evento del tutto eccezionale; e che siffatti dati fattuali incidono direttamente sulla rispondenza della norma all'"id quod plerumque accidit" - il rigore della norma, che reputa irrefutabili ed insuscettibili di prova contraria le presunzioni configurate, collide sia con il limite della ragionevolezza, tenuto conto che sono venuti meno i presupposti che la giustificano, sia con il principio di capacita' contributiva, tenuto conto che la norma stessa sottopone gli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi ad una tassazione piu' elevata, non gia' in ragione della concreta manifestazione di maggiore capacita' contributiva, bensi' in funzione della mera qualita' soggettiva delle parti contraenti, senza che alle medesime sia consentito offrire la prova della vera natura del negozio giuridico stipulato.

- S. n. 99/1968, 91/1973.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte