Sentenza 42/1999 (ECLI:IT:COST:1999:42)
Massima numero 24477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
22/02/1999; Decisione del
22/02/1999
Deposito del 25/02/1999; Pubblicazione in G. U. 03/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 42/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - QUOTA SPETTANTE AI FIGLI INFRAVENTISEIENNI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' E SENZA UN <> - SVOLGIMENTO DA PARTE DELL'ORFANO DI UNA ATTIVITA' DI MODESTO RILIEVO SCARSAMENTE RETRIBUITA - RITENUTA ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PREDETTA QUOTA - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA NONCHE' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL DIRITTO AL LAVORO - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DAL QUALE MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 42/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - QUOTA SPETTANTE AI FIGLI INFRAVENTISEIENNI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' E SENZA UN <
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 Cost. - dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), il quale prevede per i figli infraventiseienni iscritti all'universita' il diritto alla quota di pensione di riversibilita' del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito. Invero, il giudice 'a quo' muove dal presupposto erroneo che l'espressione <> si riferisca ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di qualsiasi misura, mentre, alla stregua di una interpretazione della norma che conduca ad una soluzione equilibrata degli interessi in gioco, il riferimento alla prestazione di un indistinto <> - quale causa di esclusione della quota di pensione - <>, ma <>. Pertanto, nel caso in cui svolga una attivita' di modesto rilievo, per la quale percepisca una remunerazione esigua, l'orfano <>; sicche' la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio.
- V., pure, 'ex plurimis', S. nn. 145/1987; 926/1988; 274/1993, nelle quali la Corte si e' pronunciata su questioni riguardanti i rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilita' e titolarita' di redditi da parte degli orfani.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 Cost. - dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), il quale prevede per i figli infraventiseienni iscritti all'universita' il diritto alla quota di pensione di riversibilita' del genitore defunto subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito. Invero, il giudice 'a quo' muove dal presupposto erroneo che l'espressione <
- V., pure, 'ex plurimis', S. nn. 145/1987; 926/1988; 274/1993, nelle quali la Corte si e' pronunciata su questioni riguardanti i rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilita' e titolarita' di redditi da parte degli orfani.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/07/1965
n. 903
art. 22
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte