Ordinanza 43/1999 (ECLI:IT:COST:1999:43)
Massima numero 24461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
22/02/1999; Decisione del
22/02/1999
Deposito del 25/02/1999; Pubblicazione in G. U. 03/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 43/99. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ESPROPRIAZIONI PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI DA PARTE O PER CONTO DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ENTI PUBBLICI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' - MANCATA DISTINZIONE, A TALI FINI, DALLE AREE AGRICOLE, DELLE AREE SUSCETTIVE DI "EDIFICABILITA' DI FATTO" - CONSEGUENTE LAMENTATA INADEGUATEZZA DELLA STIMA DI TALI AREE RISPETTO AL SERIO RISTORO RICHIESTO DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI GARANZIA DELLA PROPRIETA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 43/99. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ESPROPRIAZIONI PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI DA PARTE O PER CONTO DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ENTI PUBBLICI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' - MANCATA DISTINZIONE, A TALI FINI, DALLE AREE AGRICOLE, DELLE AREE SUSCETTIVE DI "EDIFICABILITA' DI FATTO" - CONSEGUENTE LAMENTATA INADEGUATEZZA DELLA STIMA DI TALI AREE RISPETTO AL SERIO RISTORO RICHIESTO DAI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI GARANZIA DELLA PROPRIETA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5.bis, commi 3 e 4, dl d.l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) in quanto l'applicazione indiscriminata, ivi prevista, - come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita' - ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, dei criteri di valutazione stabiliti per le aree agricole dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il requisito della edificabilita' legale, le aree espropriate abbiano comunque di fatto una suscettivita' edificatoria, prescindendo del tutto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, non integrerebbe il "serio ristoro" garantito in materia dal precetto costituzionale. Infatti, come la Corte costituzionale ha gia' evidenziato in precedente giudizio sulle medesime norme, non puo' pretendersi - come con il promosso incidente si pretende - l'introduzione nell'ordinamento, di un 'tertium genus', tra le aree edificabili e tutte le altre aree - parificate, quanto alla stima da operarsi al riguardo, a quelle agricole - che superi la scelta del legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due categorie, scelta non censurabile sul piano della legittimita' costituzionale, in quanto non affetta da irragionevolezza od arbitrarieta', ne' tale da pregiudicare di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato. Ne' la odierna prospettazione presenta profili diversi da quelli allora esaminati.
- S. n. 261/1987.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5.bis, commi 3 e 4, dl d.l. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) in quanto l'applicazione indiscriminata, ivi prevista, - come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita' - ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, dei criteri di valutazione stabiliti per le aree agricole dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il requisito della edificabilita' legale, le aree espropriate abbiano comunque di fatto una suscettivita' edificatoria, prescindendo del tutto dall'effettivo valore di mercato delle aree medesime, non integrerebbe il "serio ristoro" garantito in materia dal precetto costituzionale. Infatti, come la Corte costituzionale ha gia' evidenziato in precedente giudizio sulle medesime norme, non puo' pretendersi - come con il promosso incidente si pretende - l'introduzione nell'ordinamento, di un 'tertium genus', tra le aree edificabili e tutte le altre aree - parificate, quanto alla stima da operarsi al riguardo, a quelle agricole - che superi la scelta del legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due categorie, scelta non censurabile sul piano della legittimita' costituzionale, in quanto non affetta da irragionevolezza od arbitrarieta', ne' tale da pregiudicare di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato. Ne' la odierna prospettazione presenta profili diversi da quelli allora esaminati.
- S. n. 261/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 3
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 4
legge
08/08/1992
n. 359
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte