Ordinanza 45/1999 (ECLI:IT:COST:1999:45)
Massima numero 24471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/02/1999; Decisione del
22/02/1999
Deposito del 25/02/1999; Pubblicazione in G. U. 03/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 45/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATA INAPPLICABILITA' DELLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - CONSEGUENTE LAMENTATA PRECLUSIONE DELL'AVVISO ALL'INTERESSATO E AL SUO DIFENSORE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, CON UN TERMINE PER COMPARIRE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE RIMETTENTE E GIA' APPLICATA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISISBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 45/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI PREMIO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - DENUNCIATA INAPPLICABILITA' DELLE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - CONSEGUENTE LAMENTATA PRECLUSIONE DELL'AVVISO ALL'INTERESSATO E AL SUO DIFENSORE DELL'UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO, CON UN TERMINE PER COMPARIRE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE RIMETTENTE E GIA' APPLICATA NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE - MANIFESTA INAMMISISBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., essendo stata prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate diversa da quella gia' seguita dallo stesso giudice rimettente ed applicata nel procedimento principale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), impugnati nella parte in cui non consentirebbero di applicare nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza rimettente, avendo disposto che della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fosse dato avviso alle parti ed al difensore, ha fatto applicazione di regole, desunte dal sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio, in conformita' del resto ad una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha affermato che in tale materia trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.).
- Cfr. O. nn. 337/1994 e 237/1996; S. n. 53/1993.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., essendo stata prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate diversa da quella gia' seguita dallo stesso giudice rimettente ed applicata nel procedimento principale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), impugnati nella parte in cui non consentirebbero di applicare nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza rimettente, avendo disposto che della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fosse dato avviso alle parti ed al difensore, ha fatto applicazione di regole, desunte dal sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio, in conformita' del resto ad una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha affermato che in tale materia trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.).
- Cfr. O. nn. 337/1994 e 237/1996; S. n. 53/1993.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 236
co. 2
legge
26/07/1975
n. 354
art. 30
co. 4
legge
26/07/1975
n. 354
art. 30
co. 7
codice di procedura penale
n. 0
art. 666
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 678
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte