Ordinanza 47/1999 (ECLI:IT:COST:1999:47)
Massima numero 24446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  22/02/1999;  Decisione del  22/02/1999
Deposito del 25/02/1999; Pubblicazione in G. U. 03/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 47/99. AVVOCATO E PROCURATORE - DIVIETO PER I PROCURATORI LEGALI DI ESERCITARE LA PROFESSIONE 'EXTRA DISTRICTUM' - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI AVVALERSI DI UN PROFESSIONISTA DI SUA FIDUCIA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISERVATA ALLE DUE FIGURE PROFESSIONALI - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della normativa sopravvenuta. (Nella specie, successivamente alla emissione del provvedimento di rinvio, e' entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 - <> -, che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, con l'art. 6, comma 1, una serie di precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate).

- V. S. n. 61/1996, con la quale e' stata dichiarata non fondata una questione identica a quella oggetto del presente giudizio di costituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 4  co. 0

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 5  co. 0

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 6  co. 0

legge  22/01/1934  n. 36  art.   co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte