Ordinanza 48/1999 (ECLI:IT:COST:1999:48)
Massima numero 24456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/02/1999; Decisione del
22/02/1999
Deposito del 25/02/1999; Pubblicazione in G. U. 03/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 48/99. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DI SOCIETA' ASSICURATRICE POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RITENUTA INOPPONIBILITA' DELLA SENTENZA ALL'"IMPRESA DESIGNATA", NELL'IPOTESI IN CUI, A CAUSA DELLA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA E DEL MANCATO SPONTANEO INTERVENTO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE, IL GIUDIZIO SIA PROSEGUITO, ANCHE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE, TRA LE PARTI ORIGINARIE - CONSEGUENTE LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI LA SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO SI SIA POTUTA EMETTERE NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 48/99. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DI SOCIETA' ASSICURATRICE POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RITENUTA INOPPONIBILITA' DELLA SENTENZA ALL'"IMPRESA DESIGNATA", NELL'IPOTESI IN CUI, A CAUSA DELLA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA E DEL MANCATO SPONTANEO INTERVENTO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE, IL GIUDIZIO SIA PROSEGUITO, ANCHE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI MESSA IN LIQUIDAZIONE, TRA LE PARTI ORIGINARIE - CONSEGUENTE LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI LA SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO SI SIA POTUTA EMETTERE NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - ASSERITA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 25, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in virtu' del quale - secondo il giudice rimettente - la sentenza di condanna al risarcimento ottenuta dal danneggiato contro una societa' assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio - nell'ipotesi in cui, per la mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. a causa della contumacia della convenuta e della mancata spontanea costituzione del commissario liquidatore, il giudizio sia proseguito tra le parti originarie anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, - non sarebbe opponibile alla impresa designata ai fini di cui all'art. 20 stessa legge. La questione risulta infatti formulata in base ad una errata interpretazione della disposizione impugnata, dato che l'unica condizione richiesta dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - la cui 'ratio' costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilita' della sentenza di condanna all'impresa designata, e' che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ed e' quindi irrilevante - come ha riconosciuto anche la Cassazione - che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore.
- Da ultimo, Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5574.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 25, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in virtu' del quale - secondo il giudice rimettente - la sentenza di condanna al risarcimento ottenuta dal danneggiato contro una societa' assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio - nell'ipotesi in cui, per la mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. a causa della contumacia della convenuta e della mancata spontanea costituzione del commissario liquidatore, il giudizio sia proseguito tra le parti originarie anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, - non sarebbe opponibile alla impresa designata ai fini di cui all'art. 20 stessa legge. La questione risulta infatti formulata in base ad una errata interpretazione della disposizione impugnata, dato che l'unica condizione richiesta dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - la cui 'ratio' costituisce una deroga al generale divieto di azioni individuali nei confronti delle imprese in liquidazione coatta amministrativa - per l'opponibilita' della sentenza di condanna all'impresa designata, e' che la pendenza del giudizio le sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, ed e' quindi irrilevante - come ha riconosciuto anche la Cassazione - che al giudizio abbia o no partecipato il commissario liquidatore.
- Da ultimo, Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5574.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/1969
n. 990
art. 25
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte