Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Interpretazione del quesito - Assenza di motivazione - Necessità di accertamento obiettivo, in base alla sua formulazione e alla incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento - Accertamento di una matrice razionalmente unitaria (nel caso di specie: ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c, codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale»). (Classif. 116001).
La richiesta referendaria è atto privo di motivazione, sicché il quesito va interpretato esclusivamente in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Solo mediante questo accertamento obiettivo, infatti, è possibile verificare, conformemente ai caratteri del giudizio di ammissibilità e senza che possano venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta, se dalle disposizioni di cui si propone l'abrogazione si possa trarre con chiarezza una matrice razionalmente unitaria, vale a dire un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale. (Precedenti: S. 51/2022; S. 25/2011; S. 47/1991; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 13/2012 - mass. 36044; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 16/1978 - mass. 14201).
(Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria e privo di quei connotati di manipolatività idonei a denotare un carattere surrettiziamente propositivo dell'alternativa posta al corpo elettorale. Esso infatti, benché si avvalga della tecnica del ritaglio, investe un frammento normativo dotato di un autonomo contenuto precettivo, e non manca di includere alcuna disposizione funzionalmente collegata a quella di cui si chiede l'abrogazione, sicché non vengono minate né la sua coerenza, né la sua completezza. Né, infine, sussistono ragioni ostative all'ammissibilità del quesito derivanti dalla natura costituzionalmente necessaria o vincolata della disposizione di cui si chiede l'abrogazione). (Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011- mass. 35378; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 13/1995; S. 36/1993 - mass. 19071).