Sentenza 49/1999 (ECLI:IT:COST:1999:49)
Massima numero 24474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Titolo
SENT. 49/99 C. BANCA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ILLECITI AMMINISTRATIVI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCHE - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGATO LEGIFERATO IN CARENZA ASSOLUTA DI DELEGA LEGISLATIVA AD INTERVENIRE SULLA PREESISTENTE DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 49/99 C. BANCA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ILLECITI AMMINISTRATIVI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCHE - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGATO LEGIFERATO IN CARENZA ASSOLUTA DI DELEGA LEGISLATIVA AD INTERVENIRE SULLA PREESISTENTE DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non mancano, per le sanzioni amministrative, principi che costituiscono il fondamento delle norme delegate e ne fissano i limiti, anche da un punto di vista interpretativo (v. massima B). In particolare, la direttiva comunitaria 89/646/CEE - che costituisce anch'essa criterio direttivo della delega legislativa, e rispetto alla quale il testo unico approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993 rappresenta la conclusione del processo di adeguamento -, prevede che possano essere assoggettati a sanzione gli enti creditizi ed i dirigenti responsabili che si sono resi colpevoli di infrazioni di disposizioni in materia di controllo dell'esercizio dell'attivita' creditizia. In questo contesto, e' pertanto escluso che viga un criterio di responsabilita' oggettiva e che i dirigenti responsabili, da individuare in ragione dell'esercizio dei poteri inerenti alle loro funzioni, possano subire sanzioni indipendentemente da colpa, richiesta, oltre che dai principi della delega, anche in base alle regole generali (artt. 3 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689); mentre con riferimento alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la delega consente, nell'ambito del coordinamento delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria, di modificare la determinazione degli organi competenti a provvedere, tenendo conto della nuova articolazione delle loro competenze, sicche' legittimamente il legislatore delegato ha escluso che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al quale e' affidata l'alta vigilanza in materia bancaria, non debba piu' esprimere il parere sull'adozione di singoli provvedimenti sanzionatori. - Per l'affermazione che il testo unico approvato con d.lgs. n. 385 del 1993 si presenta come direttamente attuativo della direttiva 89/646/CEE, v. S. n. 224/1994; sulla necessita' di leggere le norme delegate nella portata e con il significato compatibile con i principi della legge di delega, S. n. 15/1999 e n. 418/1996. red.: S. Evangelista
Non e' fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non mancano, per le sanzioni amministrative, principi che costituiscono il fondamento delle norme delegate e ne fissano i limiti, anche da un punto di vista interpretativo (v. massima B). In particolare, la direttiva comunitaria 89/646/CEE - che costituisce anch'essa criterio direttivo della delega legislativa, e rispetto alla quale il testo unico approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993 rappresenta la conclusione del processo di adeguamento -, prevede che possano essere assoggettati a sanzione gli enti creditizi ed i dirigenti responsabili che si sono resi colpevoli di infrazioni di disposizioni in materia di controllo dell'esercizio dell'attivita' creditizia. In questo contesto, e' pertanto escluso che viga un criterio di responsabilita' oggettiva e che i dirigenti responsabili, da individuare in ragione dell'esercizio dei poteri inerenti alle loro funzioni, possano subire sanzioni indipendentemente da colpa, richiesta, oltre che dai principi della delega, anche in base alle regole generali (artt. 3 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689); mentre con riferimento alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la delega consente, nell'ambito del coordinamento delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria, di modificare la determinazione degli organi competenti a provvedere, tenendo conto della nuova articolazione delle loro competenze, sicche' legittimamente il legislatore delegato ha escluso che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al quale e' affidata l'alta vigilanza in materia bancaria, non debba piu' esprimere il parere sull'adozione di singoli provvedimenti sanzionatori. - Per l'affermazione che il testo unico approvato con d.lgs. n. 385 del 1993 si presenta come direttamente attuativo della direttiva 89/646/CEE, v. S. n. 224/1994; sulla necessita' di leggere le norme delegate nella portata e con il significato compatibile con i principi della legge di delega, S. n. 15/1999 e n. 418/1996. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 19/02/1992
n. 142
art. 2
legge 19/02/1992
n. 142
art. 25
direttiva CEE
n. 646
art. 17