Sentenza 49/1999 (ECLI:IT:COST:1999:49)
Massima numero 24476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Titolo
SENT. 49/99 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RICHIESTA ALLA CORTE, QUALE GIUDICE 'A QUO', DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' RISPETTO AL 'THEMA DECIDENDUM' DEFINITO DALL'ORDINANZA DI RINVIO - REIEZIONE DELLA RICHIESTA.
SENT. 49/99 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RICHIESTA ALLA CORTE, QUALE GIUDICE 'A QUO', DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' RISPETTO AL 'THEMA DECIDENDUM' DEFINITO DALL'ORDINANZA DI RINVIO - REIEZIONE DELLA RICHIESTA.
Testo
La Corte puo' sollevare dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale nel corso del giudizio incidentale soltanto quando vi sia un nesso di pregiudizialita' rispetto alla decisione nel giudizio di legittimita' costituzionale del quale e' stata investita, e non per ampliare l'oggetto del giudizio. [Nella specie la Corte, in un giudizio di legittimita' costituzionale concernente i limiti del ricorso per cassazione - esperibile 'ex' art. 111 Cost. e non con la maggiore ampiezza prevista dall'art. 360 cod. proc. civ. - nei confronti del decreto della Corte d'appello di Roma emesso in camera di consiglio sul reclamo avverso le sanzioni in materia bancaria (art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), ha respinto la richiesta della parte privata costituita, gia' prospettata nel corso del giudizio principale e dichiarata manifestamente infondata dal giudice rimettente, di sollevare questione di legittimita' costituzionale anche della norma (art. 145, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993) che attribuisce esclusivamente alla Corte d'appello di Roma la competenza a decidere sui reclami contro il provvedimento del Ministro del tesoro che applica le sanzioni amministrative previste in materia bancaria e creditizia]. - Sull'autorimessione nel giudizio incidentale, cfr. S. n. 442/1993; O. n. 492/1993. red.: S. Evangelista
La Corte puo' sollevare dinanzi a se' una questione di legittimita' costituzionale nel corso del giudizio incidentale soltanto quando vi sia un nesso di pregiudizialita' rispetto alla decisione nel giudizio di legittimita' costituzionale del quale e' stata investita, e non per ampliare l'oggetto del giudizio. [Nella specie la Corte, in un giudizio di legittimita' costituzionale concernente i limiti del ricorso per cassazione - esperibile 'ex' art. 111 Cost. e non con la maggiore ampiezza prevista dall'art. 360 cod. proc. civ. - nei confronti del decreto della Corte d'appello di Roma emesso in camera di consiglio sul reclamo avverso le sanzioni in materia bancaria (art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385), ha respinto la richiesta della parte privata costituita, gia' prospettata nel corso del giudizio principale e dichiarata manifestamente infondata dal giudice rimettente, di sollevare questione di legittimita' costituzionale anche della norma (art. 145, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo n. 385 del 1993) che attribuisce esclusivamente alla Corte d'appello di Roma la competenza a decidere sui reclami contro il provvedimento del Ministro del tesoro che applica le sanzioni amministrative previste in materia bancaria e creditizia]. - Sull'autorimessione nel giudizio incidentale, cfr. S. n. 442/1993; O. n. 492/1993. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte