Ordinanza 51/1999 (ECLI:IT:COST:1999:51)
Massima numero 24460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 51/98. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE COLLETTIVA DEI DIFENSORI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO CAUSATI DALL'ADESIONE DEI DIFENSORI ALLA PREDETTA ASTENSIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 112 COST. - AMBITO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 51/98. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE COLLETTIVA DEI DIFENSORI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - RINVIO O SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO CAUSATI DALL'ADESIONE DEI DIFENSORI ALLA PREDETTA ASTENSIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 112 COST. - AMBITO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunita' di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita', atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale.
- Cfr., altresi', S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che la Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l'infondatezza - e, successivamente, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania, e considerato che quest'ultimo sollecita una pronuncia additiva volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge; spetta al legislatore, nell'ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l'opportunita' di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita', atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale.
- Cfr., altresi', S. nn. 114/1994; 447/1998 e 455/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 486
co. 0
codice penale
n. 0
art. 159
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte