Ordinanza 52/1999 (ECLI:IT:COST:1999:52)
Massima numero 24463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 52/99. ISTRUZIONE PUBBLICA - PROVINCIA DI BOLZANO - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E SECONDARIE - LIMITAZIONE AI DOCENTI DELLA STESSA MADRE LINGUA (ITALIANA O TEDESCA) DEGLI ALUNNI, DOCUMENTATA MEDIANTE ATTO NOTORIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA DI LINGUA TEDESCA DI DOCENTE IN POSSESSO DI DOPPIA MADRE LINGUA E DICHIARANTE IN PRECEDENTE GRADUATORIA IL POSSESSO DELLA MADRE LINGUA ITALIANA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 52/99. ISTRUZIONE PUBBLICA - PROVINCIA DI BOLZANO - INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E SECONDARIE - LIMITAZIONE AI DOCENTI DELLA STESSA MADRE LINGUA (ITALIANA O TEDESCA) DEGLI ALUNNI, DOCUMENTATA MEDIANTE ATTO NOTORIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI INSEGNAMENTO PER LA SCUOLA DI LINGUA TEDESCA DI DOCENTE IN POSSESSO DI DOPPIA MADRE LINGUA E DICHIARANTE IN PRECEDENTE GRADUATORIA IL POSSESSO DELLA MADRE LINGUA ITALIANA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei dd.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la norma censurata e' stata sostituita, anteriormente alla proposizione della questione, dall'art. 7 d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, recanti modifiche e integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), di cui il giudice rimettente mostra di non avere contezza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei dd.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la norma censurata e' stata sostituita, anteriormente alla proposizione della questione, dall'art. 7 d.lgs. 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, recanti modifiche e integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89), di cui il giudice rimettente mostra di non avere contezza.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
10/02/1983
n. 89
art. 12
co. 2
decreto legislativo
24/07/1996
n. 434
art. 7
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte