Ordinanza 53/1999 (ECLI:IT:COST:1999:53)
Massima numero 24501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  24/02/1999;  Decisione del  24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24502


Titolo
ORD. 53/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - OBBLIGHI DEL GIUDICE 'A QUO' - INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE CONCRETA - NECESSITA', SPECIE QUANDO LE NORME CENSURATE RISULTINO ABROGATE O MODIFICATE.

Testo
L'insufficiente motivazione della ordinanza di rimessione sotto il profilo della adeguata descrizione della fattispecie concreta comporta l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, giacche' impedisce di valutarne la rilevanza nel procedimento 'a quo'. Qualora poi le norme oggetto di censura siano state abrogate o comunque modificate, l'obbligo dei giudici 'a quibus' di specificare nella motivazione tali elementi e' particolarmente rigoroso. - V., 'ex plurimis', O. nn. 129/1998, 69/1998, 151/1997, 69/1997 e 62/1997. Riguardo ai casi in cui le norme impugnate risultino abrogate o modificate, v. inoltre, in particolare, O. nn. 343/1998, 79/1998 e 419/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23