Ordinanza 53/1999 (ECLI:IT:COST:1999:53)
Massima numero 24502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24501
Titolo
ORD. 53/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - NEGATO ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORE PER ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE SVOLTA PER LA MAGGIOR PARTE DELL'ANNO, PERCHE' NON PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE, IN QUANTO COSTRETTO AD EMIGRARE, AL 31 DICEMBRE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INDEBITA INCIDENZA SULLE POSIZIONI ASSICURATIVE - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE, NELLA MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA, DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 53/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - NEGATO ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORE PER ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE SVOLTA PER LA MAGGIOR PARTE DELL'ANNO, PERCHE' NON PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE, IN QUANTO COSTRETTO AD EMIGRARE, AL 31 DICEMBRE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INDEBITA INCIDENZA SULLE POSIZIONI ASSICURATIVE - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE, NELLA MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PUNTO DI RILEVANZA, DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Assicurazione invalidita' e vecchiaia per coltivatori diretti, mezzadri e coloni) nella parte in cui non consente l'accreditamento dei contributi versati dal lavoratore che, pur avendo svolto abitualmente e continuativamente attivita' manuale di coltivazione del fondo con i propri familiari per la maggior parte dell'anno, non risulta presente nel nucleo familiare al 31 dicembre. In ordine alla fattispecie concreta, infatti, nell'ordinanza di rinvio - dalla quale emerge soltanto che oggetto del procedimento civile 'a quo' sarebbe la liquidazione della pensione del ricorrente, emigrato a scopo lavorativo nell'anno 1959 - manca qualsiasi riferimento all'iscrizione dell'interessato negli elenchi di categoria, alla collocazione del medesimo nel nucleo familiare ai fini dell'applicazione dei previsti criteri di priorita', e all'eventuale presentazione, a norma dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, della richiesta di riscatto dei contributi non accreditati. Ne' si considera, agli effetti della perdurante applicabilita', nel caso, della disposizione impugnata, che essa e' stata abrogata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e neppure si fa cenno - in presenza di una giurisprudenza di merito sul punto non univoca - alla possibile incidenza delle disposizioni (sul cumulo dei contributi in questione con quelli di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati) dell'art. 4-ter del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, come modificato dalla legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63. Il necessario controllo della Corte, sulla rilevanza della sollevata questione e sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di proponibilita' da parte del giudice rimettente, ne resta percio' impedito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Assicurazione invalidita' e vecchiaia per coltivatori diretti, mezzadri e coloni) nella parte in cui non consente l'accreditamento dei contributi versati dal lavoratore che, pur avendo svolto abitualmente e continuativamente attivita' manuale di coltivazione del fondo con i propri familiari per la maggior parte dell'anno, non risulta presente nel nucleo familiare al 31 dicembre. In ordine alla fattispecie concreta, infatti, nell'ordinanza di rinvio - dalla quale emerge soltanto che oggetto del procedimento civile 'a quo' sarebbe la liquidazione della pensione del ricorrente, emigrato a scopo lavorativo nell'anno 1959 - manca qualsiasi riferimento all'iscrizione dell'interessato negli elenchi di categoria, alla collocazione del medesimo nel nucleo familiare ai fini dell'applicazione dei previsti criteri di priorita', e all'eventuale presentazione, a norma dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, della richiesta di riscatto dei contributi non accreditati. Ne' si considera, agli effetti della perdurante applicabilita', nel caso, della disposizione impugnata, che essa e' stata abrogata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e neppure si fa cenno - in presenza di una giurisprudenza di merito sul punto non univoca - alla possibile incidenza delle disposizioni (sul cumulo dei contributi in questione con quelli di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati) dell'art. 4-ter del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, come modificato dalla legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63. Il necessario controllo della Corte, sulla rilevanza della sollevata questione e sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di proponibilita' da parte del giudice rimettente, ne resta percio' impedito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte