Ordinanza 57/1999 (ECLI:IT:COST:1999:57)
Massima numero 24491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24492
Titolo
ORD. 57/99 A. PROCESSO PENALE - REGIME DI UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO E DALL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - CENSURE - GENERICA IMPUGNAZIONE DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA POSIZIONE DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 57/99 A. PROCESSO PENALE - REGIME DI UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO E DALL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - CENSURE - GENERICA IMPUGNAZIONE DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA POSIZIONE DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Invero, il giudice rimettente impugna genericamente l'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), formulando censure al regime di utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato (comma 1) e dall'imputato in un procedimento connesso (comma 2), mentre l'unica posizione rilevante nel giudizio 'a quo' risulta essere quella del coimputato disciplinata dal comma 1 della norma impugnata. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Invero, il giudice rimettente impugna genericamente l'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), formulando censure al regime di utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato (comma 1) e dall'imputato in un procedimento connesso (comma 2), mentre l'unica posizione rilevante nel giudizio 'a quo' risulta essere quella del coimputato disciplinata dal comma 1 della norma impugnata. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte