Ordinanza 57/1999 (ECLI:IT:COST:1999:57)
Massima numero 24492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24491
Titolo
ORD. 57/99 B. PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 57/99 B. PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione dell'ordinanza di rimessione - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione dell'ordinanza di rimessione - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte