Ordinanza 59/1999 (ECLI:IT:COST:1999:59)
Massima numero 24542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/02/1999;  Decisione del  24/02/1999
Deposito del 04/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 59/99. PROCESSO CIVILE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE, CON TALUNE POSSIBILI LIMITAZIONI, AL RIMBORSO DI QUELLE SOSTENUTE DALL'ALTRA PARTE - CONSENTITA APPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE NEI CASI IN CUI LA PARTE SOCCOMBENTE VERSI IN NON ADEGUATE CONDIZIONI ECONOMICHE - PROSPETTATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO, SIA PER L'ATTORE CHE PER IL CONVENUTO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE, ALTRESI', DEL CONVENUTO NON ABBIENTE AL CONVENUTO ABBIENTE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE, SOTTO ENTRAMBI I PROFILI, NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 (fino a "superflue" ) e comma 2, cod. proc. civ. censurati in quanto consentono che la condanna della parte soccombente -ivi prevista- al rimborso delle spese in favore dell'altra parte (salva la facolta' del giudice di escludere dal rimborso spese che ritenga eccessive o superflue o di compensarle per "giusti motivi") sia pronunciata anche nei casi in cui la parte soccombente, per le sue condizioni economiche, non sia in grado di farvi fronte. Invero il motivo di incostituzionalita' dedotto, in riferimento all'art. 24 Cost., in base all'assunto che, nella prospettiva di tale eventualita', l'attore e, rispettivamente, il convenuto possano indursi a desistere dall'agire o dal difendersi in giudizio, non trova riscontro nel processo di provenienza, nel quale - come si nota nell'ordinanza di rinvio - dopo che l'attrice non solo ha gia' fatto valere, ma ha anche realizzato, la sua pretesa al pagamento delle somme dovute, ed il convenuto, a sua volta, anche se rimasto contumace, e' comparso personalmente dimostrando l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento, oggetto del contendere sono ormai solamente le spese processuali. Mentre, l'altra censura, avanzata in riferimento all'art. 3 Cost., per pretesa ingiustificata parita' di trattamento tra convenuti abbienti e convenuti non abbienti, e' palesemente estranea alle disposizioni denunciate - che si limitano a regolare l'onere delle spese processuali fra attore e convenuto in base al principio della soccombenza, egualmente valido per entrambi - le condizioni economiche di ciascuno di essi potendo semmai assumere rilievo in diversa sede, come quella del gratuito patrocinio, relativamente alla sua attuale estensione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 91  co. 0

codice di procedura civile    n. 0  art. 92  co. 1

codice di procedura civile    n. 0  art. 92  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte