Sentenza 61/1999 (ECLI:IT:COST:1999:61)
Massima numero 24521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Titolo
SENT. 61/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - MANCATA MATURAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL DIRITTO AD UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO NELLE GESTIONI NELLE QUALI E' STATO ISCRITTO - DIRITTO DI AVVALERSI DEI PERIODI ASSICURATIVI PREGRESSI IN ALTERNATIVA ALLA RICONGIUNZIONE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 61/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - MANCATA MATURAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL DIRITTO AD UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO NELLE GESTIONI NELLE QUALI E' STATO ISCRITTO - DIRITTO DI AVVALERSI DEI PERIODI ASSICURATIVI PREGRESSI IN ALTERNATIVA ALLA RICONGIUNZIONE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e' o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Infatti, premesso che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'eta' pensionabile e dell'anzianita' contributiva in virtu' di una 'fictio iuris', potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del 'pro-rata', una quota di prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo; e considerato che il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame; la disciplina impugnata evidenzia elementi di irrazionalita' ed iniquita' i quali non si esauriscono nel rischio, gia' di per se' non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entita' elevata dell'onere, qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fatto l'impossibilita' di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalita' possono essere neutralizzati con l'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri -, che consente di porre rimedio alla situazione denunciata dai giudici rimettenti senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilita' finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalita' delle leggi.
- Cfr. S. nn. 184/1987, 527/1987, 508/1991, 374/1997.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e' o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione. Infatti, premesso che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'eta' pensionabile e dell'anzianita' contributiva in virtu' di una 'fictio iuris', potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del 'pro-rata', una quota di prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo; e considerato che il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l'impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame; la disciplina impugnata evidenzia elementi di irrazionalita' ed iniquita' i quali non si esauriscono nel rischio, gia' di per se' non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l'entita' elevata dell'onere, qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati i contributi siano raggiunti i requisiti necessari, comporti di fatto l'impossibilita' di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione. E tali elementi di irrazionalita' possono essere neutralizzati con l'introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l'assicurato, ma per lui priva di oneri -, che consente di porre rimedio alla situazione denunciata dai giudici rimettenti senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilita' finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalita' delle leggi.
- Cfr. S. nn. 184/1987, 527/1987, 508/1991, 374/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1990
n. 45
art. 1
co. 0
legge
05/03/1990
n. 45
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte