Sentenza 45/2025 (ECLI:IT:COST:2025:45)
Massima numero 46743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  27/02/2025;  Decisione del  27/02/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46740  46741  46742  46744


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica – Riequilibrio della finanza pubblica – Trasferimenti pluriennali dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS) – Ricorso della Regione Liguria – Lamentata lesione dei principi di correlazione tra risorse e funzioni, adeguato dimensionamento dei fabbisogni da finanziare, non regressione nell’attuazione dei LEP e perequazione verticale – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 036015).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui dispone lo spostamento di risorse dal FSC al FELS senza considerare la correlazione tra risorse e funzioni, quanto a un adeguato dimensionamento dei fabbisogni da finanziare, l’assenza di regressioni nell’attuazione dei LEP, il principio di perequazione verticale. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione. (Precedenti: S. 192/2024 - mass. 46500-46501).

 



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 494

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 497

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte