Sentenza 61/1999 (ECLI:IT:COST:1999:61)
Massima numero 24522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Titolo
SENT. 61/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - OBBLIGO PER LE GESTIONI INTERESSATE DI TRASFERIRE A QUELLA IN CUI OPERA LA RICONGIUNZIONE L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DI LORO PERTINENZA MAGGIORATI DELL'INTERESSE COMPOSTO AL TASSO ANNUO DEL 4,50 PER CENTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COSTI DELL'OPERAZIONE REALIZZATA DALLA DISCIPLINA IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' DI PREFIGURARE UNA SOLUZIONE UNIVOCAMENTE IMPOSTA DALLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 61/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - OBBLIGO PER LE GESTIONI INTERESSATE DI TRASFERIRE A QUELLA IN CUI OPERA LA RICONGIUNZIONE L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DI LORO PERTINENZA MAGGIORATI DELL'INTERESSE COMPOSTO AL TASSO ANNUO DEL 4,50 PER CENTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISTRIBUZIONE DEI COSTI DELL'OPERAZIONE REALIZZATA DALLA DISCIPLINA IMPUGNATA - IMPOSSIBILITA' DI PREFIGURARE UNA SOLUZIONE UNIVOCAMENTE IMPOSTA DALLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) - il quale, nel disporre che la gestione o le gestioni interessate trasferiscano a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato, realizzerebbe una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione -, poiche' la disciplina impugnata, in relazione al predetto profilo, non puo' formare oggetto di una decisione di accoglimento di tipo additivo, data l'impossibilita' di prefigurare una soluzione univocamente imposta dalla Costituzione ed in considerazione della particolare complessita' del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, che, nel rispetto del canone di razionalita', il legislatore e' chiamato ad operare. Peraltro, la <> distribuzione dei costi dell'operazione che i giudici rimettenti lamentano non si manifesta ogni qual volta un soggetto intenda esercitare il diritto alla ricongiunzione previsto dalle disposizioni censurate e gli squilibri denunciati possono, al contrario, presentarsi o meno, ed in misura piu' o meno accentuata, a seconda delle premesse di diritto e di fatto di volta in volta rilevanti per le singole posizioni assicurative.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) - il quale, nel disporre che la gestione o le gestioni interessate trasferiscano a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato, realizzerebbe una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione -, poiche' la disciplina impugnata, in relazione al predetto profilo, non puo' formare oggetto di una decisione di accoglimento di tipo additivo, data l'impossibilita' di prefigurare una soluzione univocamente imposta dalla Costituzione ed in considerazione della particolare complessita' del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, che, nel rispetto del canone di razionalita', il legislatore e' chiamato ad operare. Peraltro, la <
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1990
n. 45
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte