Sentenza 61/1999 (ECLI:IT:COST:1999:61)
Massima numero 24523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  24/02/1999;  Decisione del  24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24521  24522  24524  24525  24526


Titolo
SENT. 61/99 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - DEDOTTO ULTERIORE AGGRAVAMENTO DELL'ONERE DI RICONGIUNZIONE IMPOSTO DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45 PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA DEDUCIBILITA' FISCALE DELLO STESSO - ASSERITA LESIONE DEGLI ARTT. 38 E 53 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), i quali aggraverebbero ulteriormente <>. Invero, il giudice rimettente imputa alle predette norme una omissione riferibile, semmai, all'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevando comunque una questione irrilevante nel procedimento 'a quo', in quanto non puo' venire in discussione, nell'ambito dello stesso, la deducibilita' fiscale dell'onere di ricongiunzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/03/1990  n. 45  art. 1  co. 0

legge  05/03/1990  n. 45  art. 2  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte