Sentenza 61/1999 (ECLI:IT:COST:1999:61)
Massima numero 24524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Titolo
SENT. 61/99 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - OBBLIGO PER L'ASSICURATO DI VERSARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI DESTINAZIONE L'INTERA RISERVA MATEMATICA AL NETTO DEL TRASFERIMENTO OPERATO DALL'ENTE CEDENTE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI <> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 61/99 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - OBBLIGO PER L'ASSICURATO DI VERSARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI DESTINAZIONE L'INTERA RISERVA MATEMATICA AL NETTO DEL TRASFERIMENTO OPERATO DALL'ENTE CEDENTE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente previdenziale di destinazione l'intera riserva matematica al netto del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo cosi' <> rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che pone a carico dei lavoratori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS l'onere della riserva matematica della piu' modesta misura del 50 per cento. Invero, premesso che nel nostro ordinamento previdenziale non mancano previsioni legislative disciplinanti forme di ricongiunzione meno onerose rispetto alla disciplina impugnata, l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dalla predetta legge n. 29 del 1979 non puo' considerarsi costituzionalmente imposta. Peraltro, l'incomparabilita' delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti deriva sia dalla diversa incidenza dei costi dell'operazione a seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i quali eventualmente <> l'onere; sia dalle differenze ulteriori tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, concernenti l'entita' della contribuzione, i livelli delle prestazioni, il regime della restituzione dei contributi non utilizzati, o non utilizzabili.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente previdenziale di destinazione l'intera riserva matematica al netto del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo cosi' <
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1990
n. 45
art. 1
co. 0
legge
05/03/1990
n. 45
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte