Sentenza 61/1999 (ECLI:IT:COST:1999:61)
Massima numero 24525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  24/02/1999;  Decisione del  24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24521  24522  24523  24524  24526


Titolo
SENT. 61/99 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALL'ART. 1, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29 PER I LAVORATORI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dall'art. 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che disciplina la ricongiunzione <> per i lavoratori dipendenti. Infatti, in ordine alla possibilita' di introdurre, con una sentenza additiva, <>, la Corte ha gia' chiarito in passato che i due regimi si differenziano sia per quel che riguarda le contribuzioni sia per quanto attiene alle prestazioni sotto vari aspetti, <>.

- Cfr. S. n. 527/1987.

Atti oggetto del giudizio

legge  05/03/1990  n. 45  art. 1  co. 0

legge  05/03/1990  n. 45  art. 2  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte