Sentenza 61/1999 (ECLI:IT:COST:1999:61)
Massima numero 24526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Titolo
SENT. 61/99 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - OBBLIGO PER LA GESTIONE DI PROVENIENZA DI TRASFERIRE ALLA GESTIONE DI DESTINAZIONE I CONTRIBUTI VERSATI - RIVALUTAZIONE DEGLI STESSI SOLO NELLA MISURA DEL 4,50 PER CENTO ALL'ANNO - ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITO CONTRASTO CON LA RITENUTA NATURA PREVIDENZIALE DEL CREDITO VANTATO DALL'ASSICURATO VERSO LA GESTIONE DI PROVENIENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 61/99 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI - OBBLIGO PER LA GESTIONE DI PROVENIENZA DI TRASFERIRE ALLA GESTIONE DI DESTINAZIONE I CONTRIBUTI VERSATI - RIVALUTAZIONE DEGLI STESSI SOLO NELLA MISURA DEL 4,50 PER CENTO ALL'ANNO - ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITO CONTRASTO CON LA RITENUTA NATURA PREVIDENZIALE DEL CREDITO VANTATO DALL'ASSICURATO VERSO LA GESTIONE DI PROVENIENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui prevede, a carico della gestione di provenienza, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi versati, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all'anno. Invero, la Corte ha avuto modo di precisare che la sentenza n. 156 del 1991 ha fondato l'estensione della regola del cumulo di interessi e rivalutazione prevista per i crediti di lavoro <>, con riguardo alla pensione, in quanto prestazione dotata di <>: in questi casi si fa riferimento ad una prestazione previdenziale ormai liquida ed esigibile, non comparabile al <> relativo ai contributi che la legge impugnata impone alla gestione cedente di trasferire a quella di destinazione, ai fini della ricongiunzione.
- Cfr. S. n. 361/1996.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui prevede, a carico della gestione di provenienza, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi versati, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all'anno. Invero, la Corte ha avuto modo di precisare che la sentenza n. 156 del 1991 ha fondato l'estensione della regola del cumulo di interessi e rivalutazione prevista per i crediti di lavoro <
- Cfr. S. n. 361/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/1990
n. 45
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte