Ordinanza 63/1999 (ECLI:IT:COST:1999:63)
Massima numero 24480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
24/02/1999; Decisione del
24/02/1999
Deposito del 05/03/1999; Pubblicazione in G. U. 10/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 63/99. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI DESTINATI AD USO ABITATIVO CONCESSI O LOCATI A PRIVATI - AUMENTO DEI CANONI, DAL 1 GENNAIO 1995, DEL DOPPIO O DEL QUINTUPLO, SECONDO CHE IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE SIA SUPERIORE O INFERIORE A OTTANTA MILIONI DI LIRE - LAMENTATE INGIUSTIFICATE DISCRIMINAZIONI TRA CONDUTTORI DI IMMOBILI DELLO STATO E CONDUTTORI DI IMMOBILI DI ENTI TERRITORIALI MINORI, DIVERSAMENTE DAI PRIMI NON ASSOGGETTATI ALL'AUMENTO, E TRA I CASI IN CUI IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE SIA SOLO DI POCO INFERIORE O SUPERIORE ALLA SUDDETTA MISURA - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - RIPRISTINATA APPLICABILITA', NEI GIUDIZI IN CORSO, AI RAPPORTI SUDDETTI, SE IL CONDUTTORE SIA (COME NELLA SPECIE), DIPENDENTE PUBBLICO, DELLE NORME DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 SUL C.D. EQUO CANONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 63/99. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI DESTINATI AD USO ABITATIVO CONCESSI O LOCATI A PRIVATI - AUMENTO DEI CANONI, DAL 1 GENNAIO 1995, DEL DOPPIO O DEL QUINTUPLO, SECONDO CHE IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE SIA SUPERIORE O INFERIORE A OTTANTA MILIONI DI LIRE - LAMENTATE INGIUSTIFICATE DISCRIMINAZIONI TRA CONDUTTORI DI IMMOBILI DELLO STATO E CONDUTTORI DI IMMOBILI DI ENTI TERRITORIALI MINORI, DIVERSAMENTE DAI PRIMI NON ASSOGGETTATI ALL'AUMENTO, E TRA I CASI IN CUI IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE SIA SOLO DI POCO INFERIORE O SUPERIORE ALLA SUDDETTA MISURA - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - RIPRISTINATA APPLICABILITA', NEI GIUDIZI IN CORSO, AI RAPPORTI SUDDETTI, SE IL CONDUTTORE SIA (COME NELLA SPECIE), DIPENDENTE PUBBLICO, DELLE NORME DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 SUL C.D. EQUO CANONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si e' disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto e' stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie e' la conduttrice - e' disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - e' opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si e' disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto e' stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie e' la conduttrice - e' disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - e' opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1994
n. 724
art. 32
co. 2
decreto-legge
02/10/1995
n. 415
art. 5
co. 6
decreto-legge
02/10/1995
n. 415
art. 5
co. 7
legge
29/11/1995
n. 507
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte