Sentenza 65/1999 (ECLI:IT:COST:1999:65)
Massima numero 24556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
08/03/1999; Decisione del
08/03/1999
Deposito del 12/03/1999; Pubblicazione in G. U. 17/03/1999
Titolo
SENT. 65/99 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI LAVORATORI DA RECLUTARSI IN BASE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO - RITENUTA POSSIBILE INCLUSIONE NELLA PRIMA CLASSE DEGLI ASPIRANTI, TRA I LAVORATORI SOLO A TEMPO PARZIALE IN CERCA DI DIVERSA OCCUPAZIONE, DEI LAVORATORI SUBORDINATI E NON, INVECE, ANCHE SE A PARITA' DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA MARGINALITA', DEI LAVORATORI AUTONOMI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL LAVORO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 65/99 C. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI LAVORATORI DA RECLUTARSI IN BASE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO - RITENUTA POSSIBILE INCLUSIONE NELLA PRIMA CLASSE DEGLI ASPIRANTI, TRA I LAVORATORI SOLO A TEMPO PARZIALE IN CERCA DI DIVERSA OCCUPAZIONE, DEI LAVORATORI SUBORDINATI E NON, INVECE, ANCHE SE A PARITA' DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA MARGINALITA', DEI LAVORATORI AUTONOMI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL LAVORO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nei confronti dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), che riguardo alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori - da inquadrare in livelli retributivi - funzionali non richiedenti titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo - per cui sono previsti (art. 16 stessa legge e successive modifiche ed integrazioni) reclutamenti selettivi fra gli iscritti alle liste di collocamento, nell'annoverare nella prima classe degli aspiranti, oltre ai disoccupati, anche i lavoratori a tempo parziale, opera in proposito un espresso riferimento a posizioni di lavoro dipendente, impedendo, ad avviso del giudice 'a quo', di ricomprendervi i lavoratori autonomi, anche se pur essi occupati solo a tempo parziale. Invero, sebbene l'obiettivo precipuo della disciplina del collocamento - che, come gia' da tempo chiarito, si risolve nell'attuare, senza irragionevoli discriminazioni (art. 3 Cost.), un'efficace promozione della domanda ed offerta di lavoro, a tutela dal rischio della disoccupazione (art. 4 Cost.) - vada ovviamente rapportato agli ambiti (non suscettibili di cristallizzazione, a fronte dei mutamenti, sempre piu' rapidi, della societa' civile in rapporto all'evoluzione, complessa e diversificata, delle condizioni economico-sociali) di una effettiva marginalizzazione dal lavoro, per la individuazione della quale non puo' non risultare indifferente la qualificazione giuridica dell'attivita', non e' tuttavia necessario pervenire ad una declaratoria di incostituzionalita', giacche' il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte riguardo ai giudizi sulle leggi - per cui tra piu' significati possibili della disposizione censurata, deve escludersi quello che difetti di coerenza rispetto ai dettami della Costituzione - comporta, nel caso, che la stessa venga intesa in senso tale da ricomprendere, nella richiamata "prima classe", anche i lavoratori autonomi occupati in attivita' di carattere occasionale e marginale. Ne' a tale interpretazione e' di ostacolo l'espresso riferimento, nell'impugnato art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 56 del 1987, ai lavoratori "occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali, aspiranti ad una diversa occupazione "- riferimento che non sembra ricollegabile al concetto di lavoro autonomo a tempo parziale - giacche' cio' non impedisce di rinvenire nell'ordinamento, ancorche' in un diverso ambito di disciplina, criteri atti a definire tale concetto, tra i quali appare segnatamente dirimente il limite reddituale da riferirsi all'anno solare, come specificato negli artt. 8, comma 4, e 1, comma 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22, legge 24 giugno 1997, n. 196).
- V. la precedente massima B.
- Riguardo ai su richiamati principi della disciplina del collocamento, in particolare, S. n. 248/1986.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nei confronti dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), che riguardo alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori - da inquadrare in livelli retributivi - funzionali non richiedenti titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo - per cui sono previsti (art. 16 stessa legge e successive modifiche ed integrazioni) reclutamenti selettivi fra gli iscritti alle liste di collocamento, nell'annoverare nella prima classe degli aspiranti, oltre ai disoccupati, anche i lavoratori a tempo parziale, opera in proposito un espresso riferimento a posizioni di lavoro dipendente, impedendo, ad avviso del giudice 'a quo', di ricomprendervi i lavoratori autonomi, anche se pur essi occupati solo a tempo parziale. Invero, sebbene l'obiettivo precipuo della disciplina del collocamento - che, come gia' da tempo chiarito, si risolve nell'attuare, senza irragionevoli discriminazioni (art. 3 Cost.), un'efficace promozione della domanda ed offerta di lavoro, a tutela dal rischio della disoccupazione (art. 4 Cost.) - vada ovviamente rapportato agli ambiti (non suscettibili di cristallizzazione, a fronte dei mutamenti, sempre piu' rapidi, della societa' civile in rapporto all'evoluzione, complessa e diversificata, delle condizioni economico-sociali) di una effettiva marginalizzazione dal lavoro, per la individuazione della quale non puo' non risultare indifferente la qualificazione giuridica dell'attivita', non e' tuttavia necessario pervenire ad una declaratoria di incostituzionalita', giacche' il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte riguardo ai giudizi sulle leggi - per cui tra piu' significati possibili della disposizione censurata, deve escludersi quello che difetti di coerenza rispetto ai dettami della Costituzione - comporta, nel caso, che la stessa venga intesa in senso tale da ricomprendere, nella richiamata "prima classe", anche i lavoratori autonomi occupati in attivita' di carattere occasionale e marginale. Ne' a tale interpretazione e' di ostacolo l'espresso riferimento, nell'impugnato art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 56 del 1987, ai lavoratori "occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali, aspiranti ad una diversa occupazione "- riferimento che non sembra ricollegabile al concetto di lavoro autonomo a tempo parziale - giacche' cio' non impedisce di rinvenire nell'ordinamento, ancorche' in un diverso ambito di disciplina, criteri atti a definire tale concetto, tra i quali appare segnatamente dirimente il limite reddituale da riferirsi all'anno solare, come specificato negli artt. 8, comma 4, e 1, comma 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22, legge 24 giugno 1997, n. 196).
- V. la precedente massima B.
- Riguardo ai su richiamati principi della disciplina del collocamento, in particolare, S. n. 248/1986.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/02/1987
n. 56
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte