Sentenza 66/1999 (ECLI:IT:COST:1999:66)
Massima numero 24531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/03/1999; Decisione del
08/03/1999
Deposito del 12/03/1999; Pubblicazione in G. U. 17/03/1999
Massime associate alla pronuncia:
24530
Titolo
SENT. 66/99 B. FALLIMENTO - FALLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE - RITENUTA POSSIBILE ESTENSIONE AI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI ANCHE DOPO DECORSO UN ANNO DALLA PERDITA, PER QUALUNQUE CAUSA (MORTE, RECESSO ECC.) DELLA QUALITA' DI SOCIO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CESSATO DALL'ATTIVITA' D'IMPRESA O DEFUNTO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 66/99 B. FALLIMENTO - FALLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE - RITENUTA POSSIBILE ESTENSIONE AI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI ANCHE DOPO DECORSO UN ANNO DALLA PERDITA, PER QUALUNQUE CAUSA (MORTE, RECESSO ECC.) DELLA QUALITA' DI SOCIO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CESSATO DALL'ATTIVITA' D'IMPRESA O DEFUNTO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto in forza di essi, secondo la prevalente giurisprudenza, i soci illimitatamente responsabili delle societa' di persone resterebbero soggetti al fallimento, in via di estensione del fallimento della societa', anche successivamente alla perdita, per qualunque causa (morte, recesso, esclusione, cessione della quota) della loro qualita' di soci, senza alcuna limitazione di ordine temporale. Il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale, se la norma denunciata e' suscettibile di diverse interpretazioni, va seguita tra di esse quella per cui la norma non e' incostituzionale, comporta nel caso che, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nell'impugnato art. 147, il termine di un anno, stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, per la dichiarazione del fallimento dell'imprenditore individuale defunto o che comunque abbia cessato l'attivita' d'impresa, si applichi anche nell'ipotesi 'de qua', e pertanto, cosi' intesa, la norma contestata si sottrae alla censura. L'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, nel tutelare il quale - anche in considerazione delle conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne e' colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - le richiamate disposizioni degli artt. 10 e 11 assumono una portata generale, sussiste infatti anche riguardo alla estensione del fallimento della societa' ai soci illimitatamente responsabili rispetto ai quali l'appartenenza alla compagine sociale sia comunque venuta meno.
- V. la precedente massima A ed ivi richiami.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto in forza di essi, secondo la prevalente giurisprudenza, i soci illimitatamente responsabili delle societa' di persone resterebbero soggetti al fallimento, in via di estensione del fallimento della societa', anche successivamente alla perdita, per qualunque causa (morte, recesso, esclusione, cessione della quota) della loro qualita' di soci, senza alcuna limitazione di ordine temporale. Il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale, se la norma denunciata e' suscettibile di diverse interpretazioni, va seguita tra di esse quella per cui la norma non e' incostituzionale, comporta nel caso che, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nell'impugnato art. 147, il termine di un anno, stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, per la dichiarazione del fallimento dell'imprenditore individuale defunto o che comunque abbia cessato l'attivita' d'impresa, si applichi anche nell'ipotesi 'de qua', e pertanto, cosi' intesa, la norma contestata si sottrae alla censura. L'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, nel tutelare il quale - anche in considerazione delle conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne e' colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - le richiamate disposizioni degli artt. 10 e 11 assumono una portata generale, sussiste infatti anche riguardo alla estensione del fallimento della societa' ai soci illimitatamente responsabili rispetto ai quali l'appartenenza alla compagine sociale sia comunque venuta meno.
- V. la precedente massima A ed ivi richiami.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 147
co. 1
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 147
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 16/03/1942
n. 267
art. 10
regio decreto 16/03/1942
n. 267
art. 11