Ordinanza 68/1999 (ECLI:IT:COST:1999:68)
Massima numero 24459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  08/03/1999;  Decisione del  08/03/1999
Deposito del 12/03/1999; Pubblicazione in G. U. 17/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 68/99. STATO CIVILE - ORDINAMENTO - SANZIONI PECUNIARIE PER LE INFRAZIONI NON COSTITUENTI REATO - APPLICAZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE CIVILE ANZICHE', COME GENERALMENTE AVVIENE PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - CARATTERE SPECIALE DELLA IMPUGNATA NORMATIVA - ESTRANEITA' ALLE QUESTIONI DELL'ANCHE INVOCATO PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 196, secondo e terzo comma, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) che attribuiscono al tribunale civile la competenza ad applicare, provvedendo in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero, la sanzione pecuniaria prevista per le infrazioni alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile che non costituiscono reato. Rientra infatti nella discrezionalita' del legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza, stabilire quali organi siano competenti ad applicare sanzioni, anche per illeciti qualificati come amministrativi, e disciplinare le relative procedure. Ne' appare irragionevole attribuire al tribunale la contestata competenza circa l'applicazione delle sanzioni - che, oltretutto, nei casi, quale quello in questione nei giudizi 'a quibus', di ritardata denuncia della nascita, e' connessa a quella, propria dello stesso tribunale, di provvedere alla rettifica dell'atto - dovendosi considerare che la disciplina degli atti concernenti lo stato civile, in quanto atti che ineriscono alla condizione della persona, e le sanzioni da essa previste, hanno un carattere di specialita', che non consente di comparare le situazioni che ne sono oggetto con quelle - indicate dalle ordinanze di rimessione quale termine di raffronto - nelle quali l'autorita' amministrativa competente a ricevere il rapporto emana il provvedimento di ingiunzione del pagamento della somma dovuta per la violazione. Mentre, per quanto riguarda il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - anche richiamato - va ribadito che esso puo' riferirsi all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende all'esercizio della funzione giurisdizionale ed all'attribuzione delle relative competenze.

- Riguardo ai su ricordati limiti di applicabilita' del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. S. nn. 53/1998 e O. nn. 429/1998 e 160/1998.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 196  co. 2

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 196  co. 3

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 198  co. 0

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 199  co. 0

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 200  co. 0

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 201  co. 0

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 202  co. 0

regio decreto  09/07/1939  n. 1238  art. 203  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte