Sentenza 69/1999 (ECLI:IT:COST:1999:69)
Massima numero 24544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  11/03/1999;  Decisione del  11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 69/99. REATO IN GENERE - REATI FALLIMENTARI - INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO - DISCIPLINA - PRETESO TRATTAMENTO DETERIORE DEL CURATORE FALLIMENTARE NONCHE' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLE IMPRESE IN CRISI, RISPETTO A QUANTO ATTUALMENTE PREVISTO PER IL REATO DI ABUSO DI UFFICIO DALL'ART. 323 COD. PEN., NEL TESTO SOSTITUITO DALLA L. N. 234 DEL 1997 - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 414/1994 - GIUSTIFICAZIONE DELLA "SPECIALITA'" DELLA NORMA INCRIMINATRICE RISPETTO ALLA SUA "RATIO" - NON FONDATEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 1 d.l. 30 gennaio 1979,n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) conv. nella l. 3 aprile 1979, n. 95 - le quali, assoggettando a sanzione penale il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cosi' come il curatore fallimentare e gli altri soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 228 l. fallimentare) con riferimento alla fattispecie astratta di interesse privato, ormai priva di rilevanza penale per tutti gli altri pubblici ufficiali, sarebbero lesive sia del principio di eguaglianza sia del principio di determinatezza della fattispecie penale - in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la "ratio" della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 l. fallimentare, individuata nella stessa relazione al r.d. n. 267 del 1942 "nel bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose", vale ad escludere che la specialita' della disciplina penale applicabile al curatore fallimentare (ed ai soggetti ad esso equiparati) si traduca nella violazione del principio di eguaglianza; ed in quanto, con riferimento all'art. 25 Cost., l'art. 228 l. fallimentare deve essere interpretato, conformemente al principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale, nel senso che la presa di interesse privato del curatore fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) e' sanzionata penalmente soltanto in quanto sia contrastante con gli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, restando estranee all'area della rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalita' delle procedure concorsuali o dell'amministrazione straordinaria.

- S. nn. 414/1994, 197 e 452/1998; O. nn. 55 e 147/1998.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 228  co. 0

decreto-legge  30/01/1979  n. 26  art. 1  co. 0

legge  03/04/1979  n. 95  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte

legge  26/04/1990  n. 86  art. 0  

legge  16/07/1997  n. 234  art. 1