Sentenza 70/1999 (ECLI:IT:COST:1999:70)
Massima numero 24552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
11/03/1999; Decisione del
11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Titolo
SENT. 70/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 70/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Invero, posto che la riversibilita' a favore del coniuge superstite dei trattamenti pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto <>; tale funzione viene meno quando, a seguito del secondo matrimonio, nasce una nuova comunita' coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non puo' far rivivere gli effetti che conseguivano dalla comunita' precedente. - Cfr., pure, S. nn. 495/1993, 405/1993 e 286/1987. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Invero, posto che la riversibilita' a favore del coniuge superstite dei trattamenti pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte