Sentenza 70/1999 (ECLI:IT:COST:1999:70)
Massima numero 24553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  11/03/1999;  Decisione del  11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24552  24554


Titolo
SENT. 70/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONIUGE SUPERSTITE TITOLARE DI PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra ed il coniuge superstite a cui e' stata concessa la riversibilita' della pensione privilegiata di servizio - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non esiste omogeneita' tra i predetti trattamenti pensionistici - in quanto le pensioni di guerra hanno, nella gran parte dei casi, natura risarcitoria e spettano a titolo originario ai beneficiari, mentre le pensioni privilegiate civili e militari rappresentano la proiezione di un precedente beneficio economico goduto, del quale condividono la natura reddituale-; una diversa normativa in ordine alla disciplina sostanziale degli stessi non viola il principio di eguaglianza. Pertanto, il venir meno dello stato di vedovanza per scelta consapevole puo' giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione del beneficio, considerato il suo carattere derivato; nel caso della pensione indiretta di guerra, invece, e' stata ritenuta non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali dipendenti dalle nuove nozze, poiche' si tratta di un diritto acquisito a titolo originario e indipendentemente da valutazioni che ineriscono allo 'status' economico. - S. nn. 390/1997, 431/1996, 361/1993, 375/1989, 55/1980 ed O. n. 461/1998. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte