Sentenza 70/1999 (ECLI:IT:COST:1999:70)
Massima numero 24554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  11/03/1999;  Decisione del  11/03/1999
Deposito del 18/03/1999; Pubblicazione in G. U. 24/03/1999
Massime associate alla pronuncia:  24552  24553


Titolo
SENT. 70/99 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE DI UN DIPENDENTE STATALE - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI NUOVE NOZZE, SENZA NECESSITA' DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUOVO CONIUGE - ASSERITO CARATTERE DI PUNITIVITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI CHE CONTRAGGANO UN NUOVO MATRIMONIO - CONSEGUENTE INCENTIVO DELLE UNIONI LIBERE A SCAPITO DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 29 e 31 Cost. - dell'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione privilegiata di riversibilita' in caso di nuove nozze del beneficiario, senza necessita' di alcuna verifica delle condizioni economiche del nuovo coniuge. Infatti, alla stregua di quanto la Corte ha gia' affermato, la normativa pensionistica <>, cui invece si riferiscono gli artt. 29 e 31 Cost. che salvaguardano essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio. - V. S. n. 2/1980 e O. n. 325/1992. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte