Sentenza 58/2022 (ECLI:IT:COST:2022:58)
Massima numero 44755
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  16/02/2022;  Decisione del  16/02/2022
Deposito del 08/03/2022; Pubblicazione in G. U. 09/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44753  44754


Titolo
Magistratura - In genere - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati» - Assenza delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 Cost. - Omogeneità e completezza del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 147001).

Testo
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni: art. 192, comma 6, del r.d. n. 12 del 1941, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge n. 1 del 1963; art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del d.l. n. 193 del 2009, come conv., limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e il quesito referendario non investe disposizioni il cui contenuto normativo risulti costituzionalmente vincolato. Esso, inoltre, presenta carattere omogeneo e completo, matrice unitaria, struttura binaria e, pur riguardando una pluralità di disposizioni, le previsioni da esso coinvolte sono accomunate dalla eadem ratio. Risulta, infine, evidente il carattere non surrettiziamente propositivo del quesito ed irrilevante la circostanza che possano essere rimaste estranee alla richiesta referendaria elementi normativi marginali, in quanto è affidato alla discrezionalità del legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza, in caso di esito positivo del referendum, il compito di ricondurre la disciplina ad unità ed armonia. (Precedenti: S. 27/2017 - mass. 39526; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 37/2000 - mass. 25169; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 42/1997 - mass. 23120; S. 38/1997 - mass. 23117; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 16/1978 - mass. 14196).

Atti oggetto del giudizio

 30/01/1941  n. 12  art. 192  co. 6

 04/01/1963  n. 1  art. 18  co. 3

 30/01/2006  n. 26  art. 23  co. 1

 05/04/2006  n. 160  art. 11  co. 2

 05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 

 05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 1

 05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 3

 05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 4

 05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 5

 05/04/2006  n. 160  art. 13  co. 6

 29/12/2009  n. 193  art. 3  co. 1

legge  27/02/2010  n. 24  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte